Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19078 - pubb. 21/02/2018

Revocatoria di pagamento con assegno bancario tratto da un terzo

Cassazione civile, sez. VI, 04 Luglio 2016, n. 13611. Est. Genovese.


Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Pagamento eseguito mediante invio di assegno bancario tratto da un terzo - Qualificazione - Adempimento del terzo - Esclusione - Pagamento diretto del debitore - Configurabilità - Fondamento



In tema di revocatoria fallimentare, non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore - e, come tale, revocabile nel concorso di tutti i necessari presupposti - il pagamento eseguito mediante l'invio, fatto da quest'ultimo al proprio creditore, di un assegno bancario tratto da un terzo, consegnato e trasferito al debitore poi dichiarato insolvente, il quale, divenutone proprietario, ha legittimamente esercitato i diritti incorporati nel titolo. (massima ufficiale)


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