Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19047 - pubb. 16/02/2018

Prededuzione per le spese di indefettibile assistenza tecnica del creditore che chiede il fallimento

Tribunale Milano, 23 Novembre 2017. Pres., est. D'Aquino.


Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Domanda - Assistenza tecnica - Necessità

Fallimento - Dichiarazione - Spese giudiziali sostenute dal creditore che ha chiesto il fallimento - Prededuzione



Il ricorso per la dichiarazione di fallimento promosso da un creditore richiede l’assistenza tecnica del difensore, trattandosi di domanda giudiziale proposta nell’ambito di un procedimento camerale contenzioso, nel quale vanno accertati (oltre ai presupposti della decisione come la competenza del giudice adito) la legittimazione del creditore e i fatti costitutivi della domanda (la natura di imprenditore commerciale assoggettabile a fallimento e lo stato di insolvenza), i quali vanno accertati nel contraddittorio del debitore.

"Trattandosi, pertanto, di proposizione di domanda giudiziale, stante l’assenza di una specifica norma che consenta al titolare del diritto (creditore) di agire in proprio (come diversamente avviene per la presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo, ovvero per la domanda di fallimento in proprio, caso nel quale non vi è alcun contraddittorio), diviene necessaria l’assistenza di un difensore.

E questa ineludibilità della difesa tecnica del creditore istante è, vieppiù, necessitata a causa del fatto che la dichiarazione di fallimento promana unicamente da tipiche situazioni legittimanti (creditore, pubblico ministero, debitore), non potendo più essere sostenuta da una iniziativa di ufficio, né da iniziativa di soggetti non legittimati. Se, pertanto, nel caso della legittimazione del debitore la assistenza tecnica non è espressamente richiesta, non essendovi un contraddittorio con altra parte privata, come anche il tema della difesa tecnica non si pone nel caso dell’iniziativa del pubblico ministero per la natura dell’organo pubblico che vi procede, altrettanto non può dirsi per il caso del creditore istante, che deve necessariamente provocare nei confronti del debitore un contraddittorio sui fatti costitutivi della domanda di fallimento, per i quali (in assenza di una specifica disposizione che abiliti la difesa del creditore in proprio) occorre l’assistenza del difensore". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il costo sostenuto dal creditore istante per spese di assistenza nella domanda per la dichiarazione di fallimento è ripetibile (dunque prededotto in via chirografaria) nei confronti della massa dei creditori (nella sede propria della formazione dello stato passivo), in considerazione del fatto che l’apertura del concorso non sarebbe potuta avvenire in assenza di quell’attività professionale che ha messo capo alla sentenza dichiarativa di fallimento.

"Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte è assistito da prededuzione il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio, sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto per ragioni di opportunità o di convenienza (Cass., Sez. VI/1, 9 settembre 2014, n. 18922). Ne consegue che “se tali spese son ritenute prededucibili dalla Suprema Corte quando l’assistenza tecnica non è necessaria (fallimento in proprio), non possono che esserle parimenti quando, invero, la difesa processuale è prescritta come indispensabile (fallimento su istanza di parte [privata])”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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