Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19041 - pubb. 15/02/2018

Denuncia di gravi irregolarità, sostituzione di amministratori e sindaci, legittimazione e oggetto del giudizio del tribunale

Tribunale Roma, 15 Dicembre 2017. Est. Romano.


Società - Denuncia di gravi irregolarità - Sostituzione di amministratori e sindaci - Verifica delle garanzie offerte dai nuovi organi

Società - Denuncia di gravi irregolarità - Sostituzione di amministratori - Nomina dei nuovi amministratori - Legittimazione passiva in capo all'amministratore cessato dalla carica - Esclusione

Società - Denuncia di gravi irregolarità - Sostituzione di amministratori - Nomina dei nuovi amministratori - Oggetto del giudizio demandato al tribunale - Mancata rimozione delle conseguenze dannose

Società - Denuncia di gravi irregolarità - Oggetto del giudizio demandato al tribunale - Violazioni rilevanti - Violazione di doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società o per le controllate - Irrilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei



Nel procedimento ex art 2409 c.c., pur in presenza della sostituzione degli amministratori (e del sindaci), il tribunale ben può procedere all'ispezione (e poi se del caso all'adozione degli ulteriori provvedimenti conseguenti) allorquando il nuovo organo gestorio non offra sufficienti garanzie, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, in ordine alla volontà di intraprendere una seria verifica sulle lamentate gravi irregolarità ed al porre in essere i provvedimenti conseguenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Laddove, dopo l'introduzione del procedimento ex art 2409 c.c., intervenga la nomina dei nuovi amministratori, questi ultimi sono legittimati passivi nel procedimento di cui al citato art. 2409 c.c., mentre difetta la legittimazione passiva in capo all'amministratore cessato dalla carica, anche quando al medesimo siano ascrivibili le gravi irregolarità denunciate.

Il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. non è finalizzato all'accertamento delle responsabilità per mala gestio in vista del ristoro dei danni o della irrogazione di sanzioni, ma, piuttosto, ad eliminare le irregolarità attuali; onde, i provvedimenti del tribunale hanno quali destinatari coloro che, al momento della pronuncia, rivestono la carica di amministratori.

Gli amministratori cessati dalla carica prima del deposito del ricorso ex art 2409 c.c., ovvero nella pendenza del termine per la notifica dello stesso, non sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante alla partecipazione al procedimento ma, al più, vantano un mero interesse di fatto tale per cui va esclusa anche l'ammissibilità di un intervento spiegato nel procedimento da parte degli amministratori cessati dalla carica.

D'altro canto, amministratori e componenti dell'organo di controllo sostituiti dall'assemblea nella pendenza del procedimento perdono la veste di "attuali legittimati passivi" e, tuttavia, il giudizio ex art. 2409 c.c. deve considerarsi correttamente incardinato ove il ricorso introduttivo sia stato notificato agli stessi, in quanto all'epoca ancora investiti di funzioni gestorie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Per converso, oggetto del giudizio demandato al tribunale diviene l'operato del nuovo organo gestorio e, in particolare, se questi si sia concretamente attivato, in primo luogo, per far emergere ed accertare le irregolarità (sia quelle oggetto della denunzia sia comunque quelle altrimenti emergenti nell'ambito dell'attività) e, quindi, per l'eventuale loro eliminazione, con la precisazione che, in ogni caso, alla luce del dovere di diligenza imposto dall'art. 2392 c.c., costituisce irregolarità imputabile all'attuale amministratore la mancata rimozione delle conseguenze dannose di quanto compiuto dal suo predecessore, proprio in virtù del fatto che il controllo giudiziario mira al riassetto amministrativo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" - a differenza della precedente formulazione dell'articolo 2409 cod. civ. che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" - consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, come da giurisprudenza assolutamente prevalente, devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali, per cui nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale (cfr. App. Salerno, 19 luglio 2005; App. Venezia, 23 luglio 2014; App. Milano, 29 giugno 2012).

Peraltro, per come evidenziato in noti precedenti giudiziari (Trib. Parma, 28 marzo 2013), alla luce dell'opzione legislativa per l'atipicità delle irregolarità, il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie a dello statuto e - in virtù del richiamo di cui all'art. 2392, comma 1, c.c. - delle regole generali di gestione diligente nell'interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori.

Al riguardo, non rilevano né tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) di amministratori e sindaci (come si evince pure dall'abbandono della nozione di "adempimento" di cui alla previgente formulazione), non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell'art. 2409 c.c. direttamente collegato all'esercizio dell'azione di responsabilità.

Peraltro, pur non potendosi il giudizio del tribunale basarsi su mere supposizioni e/o su indimostrati rilevi critici, appare sufficiente che sussistano elementi di sicuro affidamento che, pur non assurgendo al livello di prova piena, abbiano tuttavia riscontri obiettivi che vanno al di là del mero sospetto (Trib. Novara, 21 maggio 2012; Trib. Mantova, 9 dicembre 2008).

Quanto al requisito dell'attualità, non rilevano ai fini del procedimento de quo vicende societarie ormai esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l'ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all'art. 2409, comma 3, c.c. Inoltre, le irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società. Deve reputarsi sufficiente il mero pericolo di danno futuro, purché patrimonialmente rilevante, alla società; viceversa, eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi non rivestono alcuna rilevanza ai fini dell'art. 2409 c.c., al pari di denunce pretestuose o dettate da meri motivi di disturbo da parte della minoranza.

Ne consegue che sono irrilevanti le censure attinenti al merito (inteso come opportunità o convenienza) delle scelte gestionali, con due eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti, atteso che, come si è detto; il controllo dell'autorità giudiziaria è di legalità e di regolarità della gestione, intesa quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione dell'oggetto sociale in modo conveniente, cioè tale che la quantità delle risorse complessivamente consumate nella produzione dei beni e .dei servizi sia inferiore o corrispondente ai ricavi; in secondo luogo, il tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, e segnatamente quelle in pregiudizio della società da loro amministrata, ma conformi all'interesse del socio di maggioranza, a condizione che ricorra l'ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società stessa, In altre parole, il limite derivante dalla cd. business judgement rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l'osservanza del dovere di diligenza (cd. duty of care) quanto dell'obbligo di fedeltà (cd. duty of loyalty), comunque compreso tra quelli richiamati dall'art. 2409, comma 1, c.c. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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