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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18716 - pubb. 11/01/2018.

Il 'divorzio privato' non ricade nell’ambito di applicazione della cooperazione giudiziaria civile europea


Corte Giustizia UE, 20 Dicembre 2017. Pres., est. Silva De Lapuerta.

Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Riconoscimento di un divorzio di natura privata pronunciato da un’istanza religiosa in uno Stato terzo – Sfera di applicazione di detto regolamento»


L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale va interpretato nel senso che il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso, come quello oggetto del procedimento principale, non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento (dalla motivazione: diversi Stati membri hanno introdotto nei loro ordinamenti giuridici, dopo l’adozione del regolamento Roma III, la possibilità di pronunciare divorzi senza l’intervento di un’autorità statale. Tuttavia, l’inclusione dei divorzi privati nell’ambito di applicazione di detto regolamento richiederebbe un riassetto che ricade nella competenza del solo legislatore dell’Unione". In tal senso, alla luce della definizione della nozione di «divorzio» di cui al regolamento n. 2201/2003, risulta dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1259/2010 che esso ricomprende unicamente i divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale

La Corte di Giustizia sui “divorzi privati” - Giuseppe Buffone

Corte Giust. UE, sez. I, sentenza 20 dicembre 2017 – causa C-372/16, Soha Sahyouni contro Raja Mamisch (Pres. Rrel., . Silva de Lapuerta)

 

La pronuncia della Corte di Giustizia del 20 dicembre 2017, resa nel procedimento Soha Sahyouni contro Raja Mamisch, assume indubbia importanza per l’ordinamento italiano: in particolare, nella misura in cui può avere effetti (a livello di circolazione nello spazio europeo) sulle misure interne di degiurisdizionalizzazione.

Il caso affrontato dalla Corte riguardava una dichiarazione unilaterale di divorzio resa davanti a un tribunale religioso. Tuttavia, la Corte di Giustizia si sofferma sul tema generale dei cd. divorzi privati (private divorce) ossia quelle ipotesi di scioglimento del matrimonio non derivanti da pronunce emesse da una autorità pubblica. Il caso riguardava il Regolamento cd. Roma III (Reg. n. 1259 del 2010: legge applicabile), ma il campo di applicazione di Roma IIII coincide con quello di Bruxelles II-bis (Reg. n. 2201 del 2003: giurisdizione) - v. Reg 1259/2010, considerando n. 10 -  e quindi le riflessioni della Corte sull’esatto ambito applicativo riguardano entrambi i Regolamenti.

La Corte afferma che "diversi Stati membri hanno introdotto nei loro ordinamenti giuridici, dopo l’adozione del regolamento Roma III, la possibilità di pronunciare divorzi senza l’intervento di un’autorità statale. Per la Corte, tuttavia, l’inclusione dei divorzi privati nell’ambito di applicazione di detto regolamento richiederebbe un riassetto che ricade nella competenza del solo legislatore dell’Unione". Secondo la CG dell’UE, “in tal senso, alla luce della definizione della nozione di «divorzio» di cui al regolamento n. 2201/2003, risulta dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1259/2010 che esso ricomprende unicamente i divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo”.

La pronuncia è molto importante.

Possono applicarsi gli strumenti di cooperazione giudiziaria (Roma3 - Bxl2-bis) SOLO se:

1) il divorzio è pronunciato da una autorità giurisdizionale;

2) il divorzio è pronunciato da una autorità pubblica;

3) il divorzio è pronunciato sotto il controllo di una autorità pubblica.

Ciò vuol dire che un tribunale europeo potrebbe rifiutare il riconoscimento di un atto integrante un "divorzio privato", non essendo tenuto ad applicare le regole di cooperazione già citate. Certo occorre capire quali divorzi siano realmente “privati” e quali no (sulla base delle indicazioni della CGUE). Gli Stati che hanno introdotto delle forme di “divorzio privato” sono: Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Romania, Lettonia, Estonia.

L’Italia è tra gli Stati che hanno introdotto dei “divorzi privati” (v. cd. misure di degiurisdizionalizzazione): 1) Accordi davanti al Sindaco; 2) Negoziazione assistita.

Gli accordi davanti al Sindaco (in qualità di Uff. St. Civ.) sono “pronunciati” da una autorità pubblica? Sono sotto il suo controllo? Ma soprattutto: le negoziazioni assistite? “Pro” circolazione UE, si potrebbe sostenere che la vicenda è privatistica ma sempre nell’ambito di un “controllo pubblico” lato sensu inteso (ufficiale di Stato Civile; Pubblico Ministero). Il problema non è di poco conto perché riguarda migliaia di cittadini che hanno optato per questa forma di giurisdizione alternativa confidando sul fatto che è stata dichiarata come “uguale” negli effetti alle pronunce del giudice.

Alla luce di questa sentenza della CGUE potrebbero registrarsi dei casi di rifiuto di riconoscimento o, comunque, a livello interno, una “fuga” da questi modelli per evitare “problemi” nello spazio eurounitario.