Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18700 - pubb. 09/01/2018

Contratto di appalto di servizi e deposito, collegamento, recesso ed obbligo restitutorio

Tribunale Napoli Nord, 22 Settembre 2017. Est. Stefania Fontanarosa.


Contratti in genere – Contratto di appalto di servizi e deposito – Collegamento – Recesso ed obbligo restitutorio – Sussistenza

Diritto di ritenzione – Definizione – Insussistenza

Procedimento ex art.700 c.p.c. – Periculum in mora – Natura patrimoniale del pregiudizio – Ammissibilità – Sussistenza



Lo scioglimento del vincolo giuridico per effetto dell’esercizio, da parte dell’appaltatore / depositario, del diritto di recesso unilaterale contrattualmente previsto, investe l’intero rapporto contrattuale stipulato tra le parti e, dunque, anche la parte del contratto concernente il deposito o anche il distinto contratto di deposito collegato a quello di appalto. L’effetto, in ogni caso è l’obbligo restitutorio da parte del depositario delle merci di proprietà del depositante. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Il diritto di ritenzione è il diritto previsto a favore del creditore di trattenere presso di sé una cosa che dovrebbe restituire al proprietario, fino a che questi, che è suo debitore, non adempia la prestazione. In tal modo, il debitore è indotto ad eseguire quanto dovuto se vuole tornare in possesso del bene. Il diritto di ritenzione è un diritto accessorio connesso a un credito che deve essere certo, liquido ed esigibile, che il legislatore ha ritenuto di dover tutelare in modo particolare e rigoroso, per cui di fronte alle contestazioni ed alle reciproche eccezioni di inadempimento dei rapporti contrattuali e alla difficoltà di ricostruire, in sede cautelare, l’esatto ammontare delle rispettive eventuali ragioni creditorie e debitorie vantate dalle parti, è evidente che difetta il presupposto necessario ed indispensabile (per poter esercitare validamente e legittimamente il diritto di ritenzione) della liquidità. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

La giurisprudenza di merito ritiene, in misura prevalente, che sia ammissibile la tutela cautelare in via d’urgenza per diritti di credito che abbiano contenuto patrimoniale ma funzione non patrimoniale, in quanto dettati a tutela di diritti non patrimoniali (come il diritto all’integrità fisica, alla salute o ad una esistenza libera e dignitosa), ovvero abbiano contenuto patrimoniale e funzione patrimoniale, ma solo qualora, con riferimento ad essi, vi sia eccessivo scarto tra il danno subito e quello che risulta potenzialmente risarcibile in esito al giudizio. Nel caso in esame il diritto di credito, avente contenuto patrimoniale e funzione patrimoniale e derivante dalla perdita definitiva delle merci di proprietà della ricorrente (data la scadenza ravvicinata dei prodotti) e dall’esborso economico già in parte sostenuto e da sostenere in futuro per l’acquisto della merce, in sostituzione di quella oggetto delle controversia, sarebbe seriamente a rischio di impossibilità di ristoro in considerazione dello stato di difficoltà economica della depositaria. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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