Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18278 - pubb. 21/10/2017

Trasferimento del bambino se i genitori litigano. Provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c. anche d’ufficio

Tribunale Roma, 20 Gennaio 2017. Est. Monica Velletti.


Esercizio della responsabilità genitoriale – Scelte dei genitori nell’interessi dei figli – Scelta della residenza abituale – Consenso di entrambi i genitori – Mancanza di assenso al trasferimento del minore – Esigenza di preservare l’habitat del bambino – Rigetto della richiesta di trasferimento

Misure rimediali previste dall’articolo 709-ter c.p.c. – Attivazione ex officio da parte del Tribunale – Ammissibilità – Sussiste



In merito alla residenza abituale della prole, il novellato art. 316 c.c. nel definire la responsabilità genitoriale ha espressamente previsto che siano i genitori a stabilire di comune accordo la residenza abituale dei figli minori; l’eventuale trasferimento del figlio a fronte del dissenso di uno dei due genitori può essere autorizzato (ovvero ratificato) solo qualora siano provati giustificati motivi che rendano tale soluzione necessaria, dovendo in mancanza rigettare la richiesta al fine di preservare l’habitat del figlio inteso non solo come casa di abitazione, ma anche come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le misure rimediali di cui all’articolo 709-ter c.p.c. possono essere attivate d’Ufficio dal giudice, a tutela del primario interesse del minore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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