Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18256 - pubb. 18/10/2017

Responsabilità genitoriale: pernottamento graduale e spese straordinarie

Tribunale Roma, 05 Maggio 2017. Est. Monica Velletti.


Esercizio della responsabilità genitoriale – Regolamentazione – Primi anni di vita del bambino – Pernottamento in favore del genitore non collocatario – Gradualità – Sussiste

Esercizio della responsabilità genitoriale – Contributo dei genitori alle spese cd. straordinarie – Precisazione – Chiarimenti



In materia di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, con riguardo alla determinazione delle modalità di frequentazione del figlio in tenera età con il genitore non collocatario, il giudice può statuire l’introduzione graduale di pernotti continuativi. Nei primi anni di vita del bambino, infatti, l’universo conoscitivo si identifica prevalentemente con un referente, in genere costituito dalla figura materna (o comunque dall’adulto di riferimento), con il quale soltanto il figlio è in grado di relazionarsi, gradualmente poi estendendosi il suo percorso conoscitivo ad altri adulti. Questo esclude che le figure genitoriali possano avere nei primi anni di vita del bambino pari rilevanza. A partire dal compimento del 3° anno di vita del minore si può introdurre il pernottamento consecutivo specie in relazione ai periodi di vacanza estivi ed alle festività (Natale, Pasqua, etc.), introducendo gradualmente ulteriori pernottamenti. È solo con la frequentazione del ciclo scolastico elementare che il bambino acquisisce il senso del tempo e dunque può essere introdotto un regime “ordinario” di frequentazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall’ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell’an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Tra le spese comprese nell’assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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