Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17804 - pubb. 03/08/2017

Revocabilità della rimessa conseguente alla concessione di mutuo garantito da ipoteca per ripianare uno scoperto di conto corrente

Cassazione civile, sez. I, 29 Febbraio 2016, n. 3955. Est. Terrusi.


Fallimento - Effetti - Azione revocatoria - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Rimessa conseguente alla concessione di mutuo garantito da ipoteca per ripianare uno scoperto di conto corrente - Revocabilità ex art. 67 l.fall. - Condizioni - Garanzia ipotecaria - Espressione di autotutela preventiva del creditore - Esclusione - Condizioni



È revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., ed, in ogni caso, ex art. 67, comma 2, l.fall., la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario ed il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un'operazione unitaria il cui fine ultimo è quello di azzerare la preesistente obbligazione. La garanzia ipotecaria non è espressione di autotutela preventiva, in quanto costituita per debito preesistente, in tutti i casi in cui il mutuatario non abbia ad acquisire contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo, in tal caso, la garanzia associata ad un rischio di credito già in atto. (massima ufficiale)


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