Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1774 - pubb. 03/07/2009

Chiamata in garanzia, danno differenziale e criteri di liquidazione del danno morale

Tribunale Piacenza, 04 Giugno 2009. Est. Morlini.


Chiamata in garanzia – Garanzia propria – Unicità del fatto generatore – Estensione automatica al chiamato della domanda – Sussistenza.

Infortunio in itinere – Risarcimento del cd. danno differenziale – Obbligo del responsabile del sinistro – Sussistenza.

Danno morale – Liquidazione – Criteri – Appesantimento del punto – Limiti di cui agli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni.

Processo civile – Omessa contestazione dei fatti non contestati – Prova – Sussistenza.



Laddove la domanda di garanzia spiegata dal convenuto attenga ad una garanzia propria - e sia quindi spiegata al fine di ottenere la liberazione del chiamante e l’individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, essendo unico il fatto generatore prospettato con la domanda principale e con quella accessoria - si ha estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato senza bisogno di espressa istanza. (am) (riproduzione riservata)

Per il lavoratore assicurato INAIL, a eseguito di infortunio in itinere, è possibile chiedere al responsabile del sinistro il cd. danno differenziale derivante dalla differenza tra il risarcimento astrattamente spettante sulla base dei principi civilistici e l’indennizzo erogato da INAIL. (am) (riproduzione riservata)

A seguito dell’insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 26972-5/2008, la sofferenza morale può essere risarcita personalizzando il risarcimento del danno biologico nei limiti di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni. (am) (riproduzione riservata)

In ragione del generale principio di non contestazione da ritenersi vigente nell’ordinamento processualcivilistico, deve ritenersi provato un fatto dedotto da una parte e non contestato dalle controparti. (am)(riproduzione riservata)


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