Competenza del giudice dell’opposizione all’esecuzione azionata su titoli emessi dalle Sezioni Specializzate in materia di impresa
Tribunale di Monza, 18 Marzo 2016. .
Competenza – Giudizio di opposizione all’esecuzione – Sezioni specializzate in materia di impresa – Deroghe ai principi generali in materia di competenza
La competenza a decidere del giudizio di opposizione all’esecuzione spetta al giudice individuato ai sensi degli artt. 615, 27 e 480 c.p.c.;
Una deroga alle regole sopra esposte può giustificarsi solo quando esista una specifica norma derogatoria della competenza generale, come nelle ipotesi di cui all’art. 618-bis c.p.c.;
Non può assimilarsi la natura delle Sezioni specializzate agrarie e di quelle specializzate in materia di impresa, atteso che le prime, oltre a non costituire una mera articolazione interna all’ufficio, sono composte anche da membri laici e giudicano con un rito processuale diverso in ragione delle specifiche conoscenze che investono la materia agraria, anche in sede di opposizione all’esecuzione;
Da un punto di vista generale, non può ritenersi implicita la devoluzione alle Sezioni specializzate in materia di impresa di tutte le controversie aventi ad oggetto l’opposizione a precetto su titoli formati dalla sezione stessa, posto che tale scelta avrebbe dovuto essere esplicita derogando ad un criterio specifico quale quello stabilito dall’art. 27 c.p.c.. (Marco Secchi) (riproduzione riservata)