Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17575 - pubb. 30/01/2017

Concorso di crediti garantiti da privilegio

Tribunale Varese, 16 Giugno 2012. .


Fallimento - Concorso di crediti garantiti da privilegio



L’art. 111 quater comma 1 della l.f. stabilisce che i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VARESE

il giudice delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15 giugno 2012;

visto il reclamo proposto dal creditore X SRL avverso il progetto di riparto parziale depositato dal curatore in data 24 febbraio 2012;

vista la memoria del curatore;

Fatto ritenuto che il creditore deduce di essere stato ammesso al passivo in via privilegiata ai sensi dell'articolo 2762 del codice civile per euro 91 mila 505,82, e che nella specie dalla vendita dei beni oggetto di tale privilegio speciale risulta essere stata ricavata la somma di euro 129.908,84;

che pertanto secondo il creditore vi sarebbe le condizioni per l'integrale soddisfo del suo credito;

che, viceversa, in sede di progetto di riparto tale credito viene soddisfatto solo nella percentuale del 14,73% ossia per euro 13.799,77;

che peraltro, come correttamente rilevato dal curatore, l'articolo 111 quater comma primo della legge fallimentare stabilisce che i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale le spese e gli interessi sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge;

che conseguentemente la somma netta disponibile per il secondo progetto di riparto è stata impiegata per il pagamento delle somme ammesse al privilegio qui di seguito indicate euro 803.236,39 quali somme ammesse al privilegio generale mobiliare sino al grado ottavo euro 93.343,79 quali somme ammesse ai privilegi speciale grado 14° Riproduzione riservata 1 [Giurisprudenza] Il Caso.it della reclamante euro 195.083,29 quali somme ammesse al privilegio generale dal grado 18° al grado 20°;

che sulla base del netto disponibile pari ad euro 2.636.118,10 e di quanto distribuibile ai sensi dell'articolo 113 della legge fallimentare si è proceduto, correttamente, a corrispondere alla reclamante la differenza tra la somma massima distribuibile e la somma da pagare per il privilegio generale mobiliare, somma pari al 14,73% dell'importo ammesso;

che le considerazioni che precedono evidenziano l'infondatezza del reclamo che pertanto deve essere respinto.

Ciò premesso

RESPINGE

il reclamo proposto in data 20 marzo 2012 da X SRL avverso il progetto di riparto parziale depositato dal curatore in data 24 febbraio 2012.

Varese 16 giugno 2012 Depositata in cancelleria il 16/06/2012.

 


Testo Integrale