Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17330 - pubb. 25/05/2017

Il deposito telematico si ha per avvenuto con la generazione della seconda PEC da parte del gestore del Ministero della Giustizia

Tribunale Ravenna, 08 Maggio 2017. Est. Alessia Vicini.


Processo civile – Deposito telematico – Buon esito della procedura – Ricevuta di avvenuta consegna (la c.d. seconda PEC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia



Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, del decreto legge 179/2012, il buon esito della procedura si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (la c.d. seconda PEC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, dovendosi pertanto escludere che le comunicazioni successive, quali i controlli automatici e l'accettazione successiva, possano inficiare il buon esito della procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Federico Barzon


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