Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17043 - pubb. 05/04/2017

Inammissibilità del giudizio di liquidazione degli onorari in caso di contestazioni sull’an

Tribunale Torino, 21 Gennaio 2015. Est. Di Capua.


Avvocato – Liquidazione dei compensi – Azione ex D.Lgs. 150/2011 – Contestazioni sull’an – Inammissibilità – Sussiste – Mutamento del rito – Esclusione



L’art.14 del D.Lgs. 150/2011 ha ricondotto i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari di avvocato al modello dei procedimenti sommari di cognizione, per i quali l’art.3 del citato D.Lgs. 150/2011 stabilisce il divieto di conversione del rito.
Pertanto, si deve dichiarare l’inammissibilità del giudizio di cognizione sommaria introdotto dall’avvocato per la liquidazione dei compensi giudiziali civili ogni qualvolta il cliente-convenuto sollevi eccezioni attinenti all’an della pretesa creditoria, senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire l prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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