Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16898 - pubb. 15/03/2017

Piano del consumatore: verifica della fattibilità giuridica e attestazione di piano che evolva per periodi superiori a tre/cinque anni

Tribunale Ravenna, 10 Marzo 2017. Est. Farolfi.


Sovra indebitamento – Piano del consumatore – Verifica della fattibilità giuridica – Ratio

Sovra indebitamento – Attestazione del professionista OCC – Applicazione delle regole della revisione contabile – Principi elaborati dal CNDCEC – Piani di risanamento e revisione di dati contabili prospettici che evolvano per una durata futura superiore a 3/5 anni



Oltre alle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 7 l. 3/2012 il tribunale è chiamato ad una verifica della fattibilità giuridica della proposta di piano del consumatore in termini non dissimili da quanto da tempo previsto nel concordato preventivo, risultando del tutto superfluo disporre oneri di pubblicità, costi prededuttivi e l’ammissione al voto di una proposta che risulti radicalmente priva delle sue condizioni di ammissibilità e quindi, comunque non omologabile; ragioni di economicità, speditezza ed efficienza processuale impongono, infatti, in tali condizioni, una valutazione prognostica negativa anticipata alla fase di ammissione, non potendo ammettersi al voto una proposta che appaia priva di quelle condizioni minime che siano indispensabili, in caso di gradimento dei creditori, ai fini di una possibile successiva omologabilità del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Pur se non oggetto di specifica disciplina, alla relazione di attestazione del professionista OCC devono applicarsi le regole della revisione contabile seguite nel settore professionale di riferimento, che possono ritenersi riprodotte nei principi elaborati dal CNDCEC con riferimento alla più generale attestazione dei piani di risanamento e revisione di dati contabili prospettici. Come, infatti, evidenziato dai recenti “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, approvati definitivamente il 3 settembre 2014 (ma con valore non innovativo, bensì riproduttivo delle leges artis del settore), va espressamente ritenuto che il “giudizio di veridicità” dei dati aziendali (da intendersi mutatis mutandis con riguardo ai dati dell’attivo e del passivo del soggetto sovra indebitato) preceda, sia in senso logico che giuridico-economico, il “giudizio di fattibilità” e che, inoltre, attraverso un rinvio ai principi ISAE 3400 si stabilisce espressamente che esula da un procedimento tecnicamente corretto ed attendibile la previsione ed attestazione di dati che si evolvano per una durata futura superiore a 3/5 anni complessivi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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