Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16795 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Treviso, 10 Gennaio 2017. .


Fallimento - Inefficacia di atti a titolo gratuito - Onere della prova



L'onere della prova della gratuità dell'atto non è a carico della curatela posto che, mancando la controprestazione, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, con la conseguenza che, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 legge fall., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile (Cass. 4454/16; SU 6538/10). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)