Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16372 - pubb. 08/12/2016

Compenso dell'amministratore giudiziario ante fallimento della società

Tribunale Napoli Nord, 16 Novembre 2016. Est. Di Giorgio.


Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Contestazione quantum e rango – Termine per costituzione in giudizio della Curatela – Autorizzazione G. delegato – Insussistenza

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Compenso amministratore giudiziario società ante fallimento – Decreto liquidazione G.I.P. dopo il fallimento e relativo dissequestro – Ammissibilità

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Amministrazione giudiziaria e richiesta di auto fallimento – Compenso amministratore – Prededuzione – Ammissibilità



Nell’opposizione ex art. 98 e 99 l.f. la curatela può costituirsi anche all’udienza fissata per la discussione qualora intenda proporre esclusivamente contestazioni relative ai soli fatti costitutivi del quantum e del rango del credito fatto valere. Inoltre l’art. 31, comma 2, l.f., nello stabilire il generale divieto per il curatore di stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, prevede altresì una serie di deroghe a tale divieto, quali, tra l’altro, le ipotesi di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento (in tal senso Cass. 8929/2012). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il provvedimento emanato dall’autorità giurisdizionale penale per la liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario di una società sottoposta a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., il quale nel corso dello svolgimento del suo incarico ravvisava una condizione di irreversibile insolvenza della società e, pertanto, presentava istanza di auto-fallimento e successivamente alla dichiarazione di insolvenza, essendo cessate le esigenze cautelari, chiedeva ed otteneva istanza di dissequestro, rientra fra quei provvedimenti per i quali è necessaria, ai fini dell’esclusione dal passivo fallimentare, la relativa impugnazione, in mancanza della quale, deve senz’altro ammettersi il relativo credito (tra l’altro posto espressamente a carico della società fallita). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il credito definitivo dell’amministratore giudiziario va ammesso in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.f., in quanto pur non derivando da attività direttamente svolta dagli organi della procedura, risulti comunque alla stessa strumentale e, quindi, in definitiva destinato ad avvantaggiare il ceto creditorio nella sua globalità (cd. criterio funzionale): in sostanza, l’attività di amministrazione giudiziaria svolta, sebbene istituzionalmente finalizzata a scopi in parte diversi, ha nella fattispecie salvaguardato l’interesse del ceto creditorio della procedura fallimentare, avendo di fatto conservato e preservato i valori aziendali della società impedendone in concreto il depauperamento, anche con il ricorso in auto fallimento, e ciò proprio nell’interesse indubbio dei creditori sociali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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