Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16054 - pubb. 31/10/2016

Sovraindebitamento: compimento di atti di frode, trasferimento della residenza e ricorsi presentati nei cinque anni precedenti

Tribunale Prato, 28 Settembre 2016. Est. Raffaella Brogi.


Sovraindebitamento - Requisiti - Debitore che abbia fatto ricorso al procedimento nei cinque anni precedenti - Decreto di apertura -  Necessità

Sovraindebitamento - Giudice competente - Trasferimento della sede o della residenza - Applicazione analogica delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, l.f. - Esclusione

Sovraindebitamento - Requisiti - Assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni - Decorrenza del termine dal compimento degli atti in frode



La disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 2, lett. b) della legge n. 2/2012, la quale prevede che la proposta non sia ammissibile quando il debitore “ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”, deve essere interpretata nel senso che il debitore deve avere comunque beneficiato degli effetti riconducibili alla procedura i quali non possono che prodursi con l’emissione del decreto di apertura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 14-ter della legge n. 3/2012 non consente di ritenere applicabile in via analogica l’articolo 9, comma 2, legge fall., né di affermare che eventuali trasferimenti di residenza (o di sede) attuati in funzione strumentale possono determinare una declaratoria di incompetenza del tribunale presso il quale il debitore ha trasferito la propria residenza (o sede) se non quando emergano o siano stati provati elementi dai quali ricavare il carattere fittizio del trasferimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il requisito di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 3/2012, relativo alla “assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni”, deve essere applicato con riferimento alla data di compimento dell’atto e già al perdurare dei suoi effetti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Filippo Cucinelli


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