ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16021 - pubb. 26/10/2016.

L’ordine di liberazione della casa del fallito può essere emesso all’inizio dell’attività di liquidazione


Tribunale di Pescara, 03 Giugno 2016. Est. Anna Fortieri.

Fallimento - Liberazione della casa adibita ad abitazione del fallito -  Divieto fino all’inizio della liquidazione delle attività


La locuzione «fino alla liquidazione delle attività», contenuta nell’art. 47, comma 2, legge fall., la quale segna il termine prima del quale non è possibile distrarre la casa del fallito da tale uso deve essere interpretata nel senso che l’ordine di liberazione dell’immobile non possa essere emesso fino a che non abbia inizio la liquidazione delle attività della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Luca Cosentino


Il testo integrale