Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15900 - pubb. 06/10/2016

Usura, interpretazione della legge penale e inclusione degli interessi moratori nel tasso soglia

Tribunale Napoli Nord, 19 Settembre 2016. Est. Rabuano.


Usura – Interpretazione della legge penale – Inclusione degli interessi moratori nel tasso soglia – Sussistenza

Usura – Direttive comunitarie – Ambito applicativo – Estraneità

Usura – Tasso soglia – Rilevazione mediante d.m. – Illegittimità e disapplicazione – Sussistenza



I commi 1 e 4 dell’art. 644 c.p. devono esser letti ed interpretati, in modo coordinato, con il principio costituzionale di precisione della legge penale (cfr. Corte Cost. 247/89) e il principio di determinatezza (cfr. Corte Cost. 96/81). Ne consegue che l’interprete deve ricercare il significato precettivo della norma tramite un metodo integrato, sistemico e teleologico che consenta di definire con precisione il dettato legislativo, evitando l’enucleazione di fattispecie non verificabili e/o accertabili nella realtà empirica ovvero in casi diversi rispetto a quelli previsti dalla legge. La finalità legislativa di reprimere il fenomeno usurario che determina la crescita esponenziale del debito, prescindendo dalla singola componente che determina l’aumento del valore del credito, induce a ritenere che l’art. 644 c.p. sanzioni la formulazione del programma negoziale contenente la previsione della prestazione usuraria sicché il reato si perfeziona con la stipula del contratto contenente la pattuizione usuraria prescindendo dalla attuazione del programma contrattuale. Pertanto, è privo di fondamento normativo la tesi secondo cui il tasso di interesse moratorio, essendo un costo eventuale collegato all’erogazione del credito, non debba essere conteggiato nel tasso soglia. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

La Direttiva 2008/48/CE e la Direttiva 2014/17/UE non hanno portata generale ma hanno un ambito applicativo limitato a determinati tipi contrattuali, infatti la Direttiva 2008/48/CE non si applica, tra gli altri, ai contratti di importo inferiore ad Euro 200,00 e superiore ad Euro 70.000,00 e la Direttiva 14/17/UE ha come ambito di applicazione i “contratti concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un’ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali”. Inoltre la normativa comunitaria ha come finalità la garanzia della trasparenza delle condizioni contrattuali e la comparabilità delle offerte necessarie per garantire il regime concorrenziale nel mercato dell’intermediazione creditizia, sicuramente estranea a quella perseguita dagli artt. 644 c.p.c e 1815, comma 2, cod. civ. diretti a reprimere il fenomeno usurario, riconoscendo rilevanza per la determinazione del tasso soglia alla sommatoria degli interessi corrispettivi, anche capitalizzati, e gli interessi moratori. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Nell’ipotesi in cui il d.m. che deve rilevare il tasso soglia escluda espressamente il riferimento al tasso di interesse moratorio, difettando una previsione normativa che autorizzi il ministero e a fortiori il giudice a differenziare i tassi soglia sia per categorie di operazioni sia per singole voci di costo, si dovrà procedere alla disapplicazione del d.m., che è un mero atto amministrativo, essendo contrario alla legge. Ne consegue che il controllo di liceità del tasso di interessi previsto nel contratto può essere esercitato solo accertando l’usura in concreto ai sensi dell’art. 644, comma 3, c.p. verificando la sussistenza delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del debitore al momento della stipulazione della convenzione accessoria. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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