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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15837 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Bergamo, 19 Maggio 2016. .

Fallimento - Consecuzione tra procedure concorsuali - Contratti pendenti - Conseguenze


In caso di consecuzione tra procedure concorsuali (nel caso di specie concordato preventivo e fallimento) l’effetto prodotto dall’articolo 72 legge fall. della sospensione del contratto pendente in attesa della scelta del curatore (subentro o scioglimento) retroagisce alla data dell’apertura della procedura di concordato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)