Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15446 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Piacenza, 08 Maggio 2008. .


Fallimento – Esdebitazione – Condizione del pagamento di parte dei creditori – Pagamento parziale anche di un solo creditore – Ammissibilità



In tema di esdebitazione, deve condividersi la soluzione secondo cui l’espressione “neppure in parte” di cui all’art. 142 comma 2, legge fallim., attesa la non specifica indicazione legislativa, non può riferirsi solo alla parte del credito soddisfatto, ma anche al numero dei creditori soddisfatti che ricevono parte del loro credito, secondo l’ordine di legge, con la conseguenza che anche solo il pagamento parziale di un creditore (privilegiato o chirografario) potrà integrare la condizione per ottenere l’esdebitazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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