Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15393 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Forlì, 05 Maggio 2016. .


Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. – Carattere negoziale e privatistico dell’accordo – Sussistenza –  Natura di procedura concorsuale – Esclusione



In linea generale l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’ art. 182 bis l. fall. appartiene al più ampio novero delle soluzioni negoziate della crisi di impresa, pur non dando luogo, secondo la più diffusa opinione, ad una procedura concorsuale.
Inducono a una simile interpretazione alcuni indici quali la mancanza di una fase di ammissione alla procedura, il cui inizio dipende esclusivamente dall’iniziativa privatistica e stragiudiziale dell’imprenditore debitore, l’assenza di organi della procedura al pari di curatore o commissario giudiziale, la mancanza di un vincolo di maggioranza, proprio invece delle deliberazioni concordatarie e oggi, dopo la novella apportata dal d.l. 179/2012 alla l. 3/2012, del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento.
L’ accordo ex art. 182 bis l. fall. soggiace dunque alla regola privatistica contrattuale secondo cui l’ accordo ha forza di legge fra le parti, ai sensi dell’ art. 1372 c.c., ed è tendenzialmente irrilevante per i terzi, sì che il raggiungimento della percentuale del sessanta per cento prevista dalla norma in parola ha unicamente lo scopo di assicurare la stabilità e la serietà dell’ accordo, mentre i creditori non aderenti non sono vincolati allo stesso e dovranno essere pagati secondo le ordinarie e precedenti scadenze previste.
Non sminuisce la portata sistematica delle precedenti considerazioni il fatto che anche l’ accordo (o meglio la sua pubblicazione) possa produrre effetti c.d. protettivi di automatic stay, considerato che l’ effetto di tutelare il patrimonio e la credibilità del debitore da iniziative di singoli creditori ostili è comunque collegato all’ esclusiva iniziativa dell’ imprenditore in crisi, attraverso la pubblicazione dell’ accordo nel registro delle imprese, senza alcuna mediazione del Tribunale, né attraverso una formale ammissione, né attraverso la concessione di termini, come previsto dall’ art. 161, 6° c., l. fall. nell’ ipotesi di domanda anticipata di concordato o nel procedimento di inibitoria di cui all’ art. 182 bis, 6° e 7° c., l. fall..
L' istituto in parola si sostanzia perciò in un accordo stipulato tra il debitore e un numero di creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti con il quale vengono liberate delle risorse funzionali all'adempimento integrale delle pretese creditorie degli estranei al fine di superare il dissesto finanziario che affligge il richiedente. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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