Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1487 - pubb. 01/02/2009

Danno morale e danno biologico, onere della prova e di allegazione

Tribunale Pavia, 17 Dicembre 2008. Est. Balba.


Danno non patrimoniale – Danno morale e danno biologico – Distinzione – Onere probatorio e di allegazione – Prova presuntiva.



In presenza di fatto illecito costituente reato in cui venga dedotta anche sofferenza morale in sé considerata e non quale componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale, sarà necessario distinguere il primo tipo di danno, che deve essere inteso quale turbamento dell’animo e dolore intimo sofferto, dalle degenerazioni patologiche della sofferenza che appartengono invece al danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua intrinseca natura costituisce componente. Le due voci di danno dovranno quindi essere trattate distintamente. Di tali componenti del danno non patrimoniale è necessario fornire la prova, per la dimostrazione del danno biologico si dovrà fare ricorso all’accertamento medico-legale mentre per gli altri pregiudizi di natura non patrimoniale si potrà far ricorso alla prova testimoniale, documentale e anche presuntiva, fermo restando, in quest’ultimo caso, l’onere della parte di allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


omissis

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 31.7.2006 L.  S., premesso:

·                  Che in data * alle ore 9,15 percorreva via * in Pavia, direzione *, a bordo del ciclomotore Pegeot tg * quando dal lato destro di via * la Suzuki tg * di proprietà di F. Adriano e condotto da F. I., parcheggiata in divieto di sosta, ripartiva senza concedere la dovuta precedenza occupando la corsia di marcia occupata dal medesimo che, per evitare l’impatto sterzava bruscamente e rovinava a terra;

·                  Che interveniva la Poilizia Municipale che individuava un testimone al fatto;

·                  Di essere stato trasportato all’Ospedale di Pavia ove rimaneva ricoverato fino al 5.8.2004;

·                  Di aver subito danno biologico del 20/22% oltre a consistente inabilità temporanea;

·                  Di aver sostenuto spese mediche per € 1222,66 e di aver subito lesione capacità lavorativa specifica;

·                  Di aver subito danneggiamento di orologio * con spesa per riparazione di € 1050,00, occhiali da vista con lenti per € 440,00, accendino * del valore di € 1.250,00 pantaloni ed altro vestiario per € 164,00;

·                  Di aver ricevuto dalla compagnia assicuratrice solo la somma di € 17525,00

adiva il Tribunale di Pavia onde ottenere risarcimento dei danni materiali e non subiti.

Si costituivano la compagnia assicuratrice convenuta e F. I. che contestavano la responsabilità del sinistro da ascriversi all’attore (rectius ricorrente) per l’eccessiva velocità cui procedeva; contestava peraltro anche il quantum del risarcimento richiesto.

In corso di causa veniva emanata ordinanza provvisionale dal seguente tenore: “…ritenuto che dagli atti prodotti dal ricorrente (ed in particolare dal rapporti di incidente stradale doc. 1 parte ricorrente, dalla schizzo speditivo ad esso allegato) emergono, al un primo e sommario esame, gravi elementi di responsabilità nel sinistro del conducente dell’autovettura Suzuki tg. *, che ripartiva per immettersi nuovamente in circolazione proveniente da parcheggio in contromano;

ritenuto, peraltro, sussistere elementi gravi di responsabilità concorrenze parziale del conducente del veicolo Pegeaut tg. * potendosi allo stato presumersi una non moderata velocità del veicolo stesso;

ritenuto che, allo stato degli atti sussistano precisi elementi per affermare una concorrente responsabilità all’70% del conducente dell’autovettura Suzuki tg. * residuando, conseguentemente, un 30% di responsabilità del conducente del motoveicolo Pegeaut;

ritenuto conseguentemente che possa essere pronunciata la condanna dei convenuti al pagamento di provvisionale, in favore del ricorrente, nella misura del 30% dell’70% della presumibile entità del risarcimento;

ritenuto che la presumibile entità del risarcimento possa essere determinata – allo stato – sulla base della relazione del CTU medico-legale ove vengono esposte le seguenti valutazioni:

- I.T.A.: mesi quattro;

- I.T.P.75%: mesi due;

- I.T.P.50%: mesi due;

- I.T.P.25%: mesi due;

- danno biologico permanente: 15/16%.

ritenuto che, ai fini della determinazione dell’importo corrispondente al presumibile riconoscimento di un danno biologico – come sopra indicato –si deve fare riferimento al criterio basato sul calcolo per punto di invalidità secondo le c.d. tabelle milanesi: applicato tale criterio si ottiene, nel caso, il seguente importo: € 28748,00 in considerazione di un danno pari al 15% per età di anni 38 al momento del fatto;

ritenuto di dover determinare l’importo corrispondente al presumibile riconoscimento dell’invalidità temporanea nella misura di € 67,36 al giorno per invalidità temporanea al 100%; ne discendono gli importi di € 8.083,20, € 5.850,00 per ITP al 75, € 3.031,20 per ITP al 50% ed € 1010,40 per ITP al 25% e così complessivamente € 46.722,20;

ritenuto che la presumibile entità del risarcimento relativa al danno biologico possa essere pertanto indicata nella misura di € 32.705,96 (pari al 70% del complessivo)

osservato che tali importi debbono ritenersi liquidati con rivalutazione monetaria 1° gennaio 2007;

ritenuto che sulla somma così rivalutata decorrano esclusivamente gli interessi legali dalla pronuncia del provvedimento;

ritenuto che allo stato sussistano i presupposti per la determinazione della sola ulteriore voce di danno relativa alle spese sanitarie come da CTU suddetta per € 1.155,37;

ritenuto conclusivamente che, ex art. 5 cit. debba essere posto a carico dei convenuti in solido il 30% del presumibile danno come sopra quantificato e, quindi, la somma di € 9.811,79;

P.T.M. 

visto l’art.5 L.102/06

ASSEGNA

a favore del ricorrente  S. L. ed a carico dei convenuti in solido, a titolo di provvisionale, la somma di € 9.811,79, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla pronuncia del presente provvedimento all’effettivo soddisfo…”.

Esperita rituale istruttoria tecnica medico legale all’udienza del 12.12.2008 ed all’udienza odierna le parti hanno discusso la causa che viene decisa con contestuale lettura della presente motivazione e del dispositivo.

La domanda va accolta nei limiti che seguono.

Sulla responsabilità dell’incidente.

Il testimone oculare dei fatti, sig. * di cui il ricorrente è ex cliente, ha affermato di essersi trovato li per caso e di aver visto la frenata del ricorrente per evitare l’urto con la macchina che si immetteva nella strada via C..

Sul punto appaiono degne di conferma le annotazioni della polizia municipale intervenuta sul luogo dell’incidente.

Dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge come l’autovettura, in sosta contromano in via C., si stava inserendo nella marcia quando giungeva il ciclomotore dell’attore che per evitare l’impatto cadeva a terra. Non vi fu scontro.

La dinamica lasca intendere una velocità non particolarmente moderata del ciclomotore il cui conducente, spaventandosi per l’ingresso dell’autoveicolo nella propria corsia di marcia reagiva bruscamente e cadeva a terra.

Irrilevante sul punto, quindi, per l’accertata concorsuale responsabilità delle parti se nel caso di specie debba trovare ingresso l’applicazione dell’art. 2054 comma 1 o comma 2 c.c.

Confermando la valutazione espressa in sede di provvisionale la responsabilità per i fatti di causa deve essere così suddivisa: all’70% del conducente dell’autovettura Suzuki tg. * residuando, conseguentemente, un 30% di responsabilità del ricorrente.

Veniamo ora alla quantificazione del danno.

Quanto al danno non patrimoniale di osserva quanto segue.

Come è noto sul tema si sono recentissimamente pronunciate le SS.UU. della Suprema Corte (n. 26972/2008 dell’11.11.2008) da cui si possono ricavare i seguenti principi:

- Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge;

- All'epoca dell'emanazione del codice civile l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 c.p.;

- La giurisprudenza, nel dare applicazione all'art. 2059 c.c., si consolidò nel ritenere che il danno non patrimoniale era risarcibile solo in presenza di un reato e ne individuò il contenuto nel ed. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte;

- L'insostenibilità di siffatta lettura restrittiva è stata rilevata dalla Suprema Corte con le c.d. sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828/2003, in cui si è affermato che nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica;

- In particolare l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.;

- L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale così che l'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela;

- Il risarcimento del danno non patrimoniale, quindi, è una fattispecie tipica;

- Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;

- Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006);

- Trova adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (sent. n. 8827 e n. 8828/2003 nonché la tutela conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (sent. n. 25157/2008).

- il sistema della responsabilità aquiliana è sistema assolutamente bipolare distinguendosi il danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) ed il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)

- La limitazione alla tradizionale figura del ed. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata non individuando la stessa una autonoma sottocategoria di danno, descrivendo solamente, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento

- il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; in particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri);

- Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre,

- È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione;

- In particolare, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, ed in cui venga dedotta sofferenza morale, una volta definitivamente accantonata la figura del ed. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente;

- Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo;

- Esclusa la praticabilità di tale operazione, deve il giudice, qualora si avvalga delle suddette tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza;

- Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato;

- Mentre il danno biologico richiede l'accertamento medico-legale per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002);

- Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.

Ciò premesso, e tornando al caso di specie, si osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha domandato ristoro del danno biologico.

La CTU agli atti, esente da errori e fondata su accurati esami clinici, non specificatamente contestata e che in questa sede deve intendersi per integralmente ritrascritta, può fondare l’accertamento medico legale richiesto per tale posta di danno.

La CTU ha così concluso:

ITP 100%  mesi quattro

ITP 75%  mesi due

ITP 50%  mesi due

ITP 25%  mesi due

Danno biologico permanente 16%

Nessuna riduzione della capacità lavorativa specifica

Spese mediche documentate per € 1.155,37 da ritenersi congrue

Da ciò la quantificazione del danno che può essere effettuata sulla base delle tabelle milanesi in assenza di elementi diversi allegati e provati o, comunque, risultanti agli atti che permettano di integrare diversamente la valutazione di equità tipica del danno non patrimoniale.

anni 38 al momento del sinistro:

ITP complessivamente (€ 67,36 giornaliere per ITP 100%)  € 14.145,60

Danno biologico permanente 16%     € 31.803,00

Spese mediche       € 1.155,37

Nulla in punto danno morale in mancanza di deduzioni e di prove specifiche di sofferenze particolari subite tanto che le stesse, in ossequio al sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, debbono ritenersi adeguatamente risarcite dalla liquidazione del danno biologico.

Nulla per la specifica lavorativa non riconosciuta.

Nulla per danno esistenziale per assenza di prova alcuna del venir meno del fare aredittuale del soggetto leso.

Quanto alla pretesa lesione del diritto al lavoro il medesimo non è in alcun modo inciso se non nell’aspetto patrimoniale di cui appresso.

Quanto al danno da vita di relazione, in mancanza di prova puntuale, il medesimo è adeguatamente risarcito dal danno biologico.

Sul danno patrimoniale si osserva quanto segue.

Sui danni materiali non vi è prova del danno all’orologio ed all’accendino non potendosi stabilire che il ricorrente li avesse al momento dell’incidente.

Non vi è prova del danno ai vestiti.

Non contestato in causa che il fatto per cui è causa ha comportato l’impossibilità per il ricorrente di svolgere orario con turni dovendosi lo stesso accontentare di attività impiegatizia.

Per quanto concerne turni, incentivi e straordinari il ricorrente ha documentato nel triennio anteriore ai fatti di causa un compenso di circa € 3.000,00 all’anno.

Per la sola voce turni che effettivamente non verranno svolti in futuro può rideterminarsi una perdita annuale di € 1500,00.

Si ritiene equo, non essendoci prova dell’effettività dello svolgimento dei turni fino alla pensione ma almeno fino al compimento dei 50 anni, liquidare in via equitativa per tale titolo € 18.000,00.

Complessivamente € 65.103,97 da ridurre ad € 44.972,78 in ragione della responsabilità in concreto individuata in capo alla convenuta assicurata.

Da tale somma vanno detratte quelle già percepite prima della presente causa ed in corso di causa per complessivi € 27.336,80.

Oltre interessi e rivalutazione dal 1.1.2007 ad oggi ed interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

Parte convenuta Aurora assicurazioni spa deve, quindi, essere condannata a pagare all’attore la somma di € 17.635,98.

Spese al soccombente come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, ogni contraria istanza e domanda respinta, così provvede:

accertata la concorrente responsabilità delle parti nell’incidente di causa condanna A. ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al ricorrente L. S. il danno subito per € 44.972,78, oltre interessi e rivalutazione dal 1.1.2007 ad oggi ed interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

Accerta come già versata la somma di € 27.336,80;

condanna la A. ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre spese generali, cpa ed IVA

Pavia, li 17.12.2008

IL GIUDICE

Andrea Balba


Testo Integrale