Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14861 - pubb. 27/04/2016

Revocatoria delle rimesse bancarie, limite all’obbligazione restitutoria dell’accipiens e identificazione delle rimesse durevoli e consistenti

Tribunale Treviso, 23 Marzo 2016. Est. Francesca Vortali.


Azione revocatoria delle rimesse bancarie – Limite all’obbligazione restitutoria dell’accipiens – Necessità di identificare le rimesse durevoli e consistenti – Sussistenza

Azione revocatoria delle rimesse bancarie – Consistenza – Durevolezza – Significato



L’identificazione delle rimesse durevoli e consistenti è accertamento tuttora necessario al fine di identificare le rimesse revocabili ai sensi dell’art. 67 co. 3 lett. b) l.f., avendo l’art. 70 co. 3 l.f. introdotto unicamente il limite all’obbligazione restitutoria dell’accipiens. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Ai fini dell’esenzione ex art. 67 co. 3 lett. b) l.f., il requisito della consistenza va accertato tenendo in considerazione diversi parametri, senza poter identificare un limite percentuale preciso, ma considerando il valore della rimessa rapportato al rientro complessivo nel periodo sospetto, tenendo conto dell’ammontare del debito nel momento in cui la singola rimessa è stata effettuata, l’entità massima dell’esposizione debitoria del conto corrente, l’entità media dei movimenti in entrata e in uscita dal conto. La durevolezza va intesa invece come relazione che sussiste tra un accredito e i successivi addebiti, definendosi durevole una rimessa che non sia stata seguita, in un lasso di tempo breve, da movimenti in uscita dal conto tali da portare la rimessa al di sotto del limite di consistenza. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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