Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14438 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Napoli Nord, 24 Settembre 2015. .


Registro imprese - Cancellazione della società - Diritto dei creditori non soddisfatti di rivolgersi ai soci - Residui attivi non liquidati - Debiti non soddisfatti - Trasferimento di diritti e beni ai soci in regime di contitolarità - Configurazione di eredità giacente - Esclusione



Con riferimento alla norma di cui all'articolo 2495 c.c., secondo la quale, dopo la cancellazione della società, i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, occorre precisare che anche per i residui attivi non liquidati al momento della cancellazione, così come per i debiti non soddisfatti, si verifica un fenomeno successorio per cui i diritti e i beni si trasferiscono del pari ai soci in regime di contitolarità con esclusione quindi dell'ipotesi di un patrimonio assimilabile alla figura dell'eredità giacente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)