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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14301 - pubb. 02/03/2016.

Linee autoliquidanti e contratti pendenti. Esecuzione del concordato e comportamento ostruzionistico del debitore


Tribunale di Bergamo, 28 Gennaio 2016. Pres., est. Vitiello.

Concordato preventivo - Assunzione di una precisa obbligazione pecuniaria - Utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile

Concordato con continuità aziendale - Tempi di pagamento dei creditori - Creditori prededotti e con privilegio speciale sui beni non oggetto di liquidazione - Creditori chirografari

Concordato preventivo - Nomina del commissario giudiziale - Nomina di un collegio di commissari - Ammissibilità - Modalità di funzionamento - Perequazione del compenso

Concordato preventivo - Rinvio dell'adunanza dei creditori - Spostamento del termine per la presentazione di proposte concorrenti

Concordato preventivo - Obbligo di trasmettere le scritture contabili e fiscali obbligatorie - Termine perentorio - Esclusione - Violazione - Procedimento di revoca ex art. 173 l.f.

Concordato preventivo - Fase esecutiva - Comportamento ostruzionistico del debitore - Applicazione dell'articolo 173 l.f. - Limiti di applicazione della disposizione - Applicazione ai comportamenti ostruzionistici tenuti dal debitore nella fase antecedente l'omologazione

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti pendenti - Linee di credito auto liquidanti - Natura dei contratti pendenti - Sussistenza - Combinazione di negozi collegati - Anticipazione dietro presentazione di fattura - Apertura di credito - Conferimento alla banca di mandato all'incasso in rem propriam - Patto di compensazione

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti pendenti - Quantificazione dell'indennizzo - Valutazione del tribunale - Esclusione - Tutela del contraente nel corso dell'adunanza dei creditori - Determinazione del quantum dell'indennizzo mediante il giudizio ordinario

Concordato preventivo - Offerta irrevocabile di acquisto condizionata all'omologazione del concordato - Procedura competitiva - Necessità - Determinazione delle modalità di presentazione di offerte irrevocabili


L'assunzione di una precisa obbligazione di natura pecuniaria consente di rispettare il principio di cui all'articolo 161 lett. e) legge fall., secondo il quale la proposta deve indicare l'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. (Nel caso di specie, l'offerta di pagamento di una percentuale pari al 16% del credito è stata considerata vincolante, trattandosi di concordato con continuità di risanamento in modo da consentire al professionista designato ed al tribunale di formulare, rispettivamente, un attestazione ed un giudizio di funzionalità della prosecuzione dell'impresa al migliore soddisfacimento dei creditori sulla base di un preciso parametro di confronto fra i flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'impresa, nel periodo interessato del piano di sviluppo industriale finanziario, e quelli che sarebbero generati nell'ipotesi in cui i beni non oggetto di cessione creditori venissero invece liquidati nell'ambito di una procedura concorsuale). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Soddisfa il disposto di cui all'articolo 186-bis legge fall. la proposta che preveda il pagamento non oltre l'anno dalla data del decreto di omologazione dei crediti prededotti e di quelli assistiti da una causa di prelazione sui beni non oggetto di liquidazione ed il pagamento dei creditori chirografari nella misura vincolante del 16% del credito entro la fine del 2020 termine finale della durata del piano di sviluppo industriale finanziario. Tale tempistica va, infatti, ritenuta compatibile con la funzione economica del concordato preventivo di risanamento consistente nella soluzione della crisi previa assicurazione del soddisfacimento di tutti i creditori in un lasso di tempo ragionevole. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nonostante l’art. 163, comma 2, n. 3), legge fall. faccia esplicito riferimento alla nomina di un solo commissario, tale norma non esclude la possibilità di nominare un organo avente struttura collegiale, la cui designazione deve quindi reputarsi non estranea al dettato normativo, specie in presenza di diverse norme che prevedono la possibilità per il giudice di avvalersi del contributo e dell’attività di organi tecnici collegiali, tra le quali norme vanno incluse quelle relative ad altre procedure concorsuali previste dall’ordinamento (cfr. la disciplina dettata in tema di esecuzione del concordato preventivo per cessione di beni, in tema di liquidazione coatta amministrativa, di dichiarazione dello stato di insolvenza ex lege n. 270/1999 e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). In coerenza con le norme suindicate, il collegio di commissari giudiziali deve adempiere alle proprie funzioni secondo la disciplina da esse prevista per il caso in cui venga disposta la nomina di un organo collegiale: deliberazione a maggioranza in caso di eventuale contrasto di opinioni; esercizio congiunto dei poteri di rappresentanza attraverso almeno due dei componenti del collegio (artt. 198, comma 2, legge fall.; 15 e 38 l. n. 270/1999). Va infine evidenziato che, in considerazione dell’effetto sinergico dell’attività svolta dai componenti del collegio, il compenso finale a quest’ultimo spettante, da determinare secondo i consueti criteri di legge, non può comunque superare quello previsto a favore di un unico commissario, dovendosi quindi procedere alla suddivisione dell’unico onorario complessivo, nella misura che verrà liquidata dal tribunale, per la quota di un terzo in favore di ciascun professionista. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’eventuale rinvio dell’adunanza dei creditori sortisce quale effetto lo spostamento del termine utile per la presentazione di proposte concorrenti da parte di soggetti a ciò legittimati, termine individuato dall’art. 163 legge fall. nel trentesimo giorno antecedente quello dell’adunanza dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La mancata ottemperanza all’obbligo di trasmettere le scritture contabili e fiscali obbligatorie su copia informatica o supporto analogico, fermo restando che il termine di legge non può essere qualificato quale perentorio ma è comunque espressione della necessità di una pronta trasmissione al commissario dei dati e delle informazioni da parte del debitore in concordato, autorizza il commissario a relazionare al tribunale anche nella prospettiva di una possibile attivazione del procedimento di cui all’art. 173 l. fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’art. 185 legge fall., nel prevedere una serie di rimedi al comportamento ostruzionistico tenuto dal debitore nella fase esecutiva di un concordato in cui ad essere omologata sia stata una proposta concorrente, fa salvo quanto previsto dall’art. 173 legge fall. Tuttavia, poiché quest’ultima norma non può avere applicazione nella fase esecutiva del concordato, ma soltanto nella fase che va dalla presentazione della domanda (anche in bianco) all’omologazione, è gioco forza riferire il riferimento al procedimento incidentale di arresto della procedura contenuto nell’art. 185 legge fall. ai comportamenti ostruzionistici tenuti dal debitore nella fase antecedente all’omologazione, e tra questi rientra a pieno titolo la mancata ottemperanza all’obbligo di trasmissione delle scritture contabili e fiscali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Rientrano a pieno titolo nel novero dei contratti pendenti di cui all'articolo 169-bis legge fall. la concessione di linee autoliquidanti ove la banca abbia assicurato dette linee di credito autoliquidanti con una combinazione di negozi collegati, cioè previa anticipazione di parte della somma oggetto del credito dietro presentazione di fattura, nell’ambito di un contratto di apertura di credito, dietro conferimento, da parte del cliente alla banca, di un mandato all’incasso in rem propriam del credito oggetto dell’anticipazione, mandato assistito da un patto di compensazione. (Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che la autorizzazione allo scioglimento fosse coerente con i contenuti del piano, che non si impernia sulla prosecuzione delle linee autoliquidanti in essere al momento dell’apertura del concorso, e quindi da ritenersi pienamente rispondente all’interesse della massa dei creditori alla tenuta del piano stesso). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Quanto all’importo dell’indennizzo da anticipato scioglimento dei contratti ex articolo 169-bis legge fall., va evidenziato come il tema della quantificazione del credito di natura concorsuale originato dallo scioglimento di un contratto pendente sia estraneo al tribunale e, dopo l’eventuale ammissione, al giudice delegato, se non ai limitati fini della determinazione del peso del voto sulla proposta concordataria. Il profilo inerente alla quantificazione dell’indennizzo nella prospettiva del concorso del creditore al riparto concordatario dovrà, invece, essere necessariamente oggetto di una causa ordinaria diretta, appunto, a determinarne il quantum. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La proposta di concordato accompagnata da due offerte irrevocabili di acquisto condizionate all’omologazione del concordato, aventi ad oggetto le partecipazioni della società ricorrente in altre società, determina l’obbligo per il tribunale di aprire una procedura competitiva (come desumibile dal combinato disposto di cui agli articoli 182 e 163-bis l. fall.) per la ricerca di eventuali ulteriori soggetti interessati all’acquisto delle partecipazioni in discorso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Michele Alfani


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