Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14228 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Forlì, 04 Dicembre 2015. .


Concordato preventivo – Regola del pagamento del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari – Valenza quale criterio interpretativo della disciplina previgente – Esclusione



Il nuovo disposto dell'art. 160, ultimo comma, l. fall., che prevede che la proposta di concordato, qualora non sia riconducibile al disposto dell' art. 186-bis l. fall., debba assicurare il pagamento di almeno il 20% dell' ammontare dei crediti chirografari, riguarda solamente i procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione 6 agosto 2015 n. 132 e non può quindi essere applicata a procedure di concordato avviate prima (nella specie, con ricorso di concordato “pieno” depositato il 18 febbraio 2015).
La nuova regolamentazione non può essere nemmeno utilizzata per una diversa interpretazione della disciplina previgente, al fine di introdurre ora soglie minime di soddisfazione da applicarsi nelle procedure concordatarie iniziate sotto il vigore della normativa anteriore, atteso che una simile operazione, oltre a violare il generale principio previsto dall' art. 11 delle preleggi, costituirebbe una chiara violazione delle disposizioni transitorie contenute nella recente novella.

(Fattispecie relativa a opposizione all’omologazione di concordato preventivo prevedente una percentuale di soddisfazione per i creditori privilegiati degradati per incapienza dell' attivo pari al 2,7%, con rigetto dell’eccezione di carenza di causa del concordato). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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