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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14002 - pubb. 15/01/2016.

Modalità di realizzazione del pegno irregolare nel concordato preventivo e nel fallimento


Tribunale di Bergamo, 22 Ottobre 2015. Est. Giovanna Golinelli.

Contratti di garanzia finanziaria - Procedura di risanamento - Concordato preventivo

Pegno irregolare - Facoltà del creditore di soddisfarsi direttamente sulla cosa al di fuori del concorso con gli altri creditori

Pegno irregolare - Estinzione del credito - Operazione meramente contabile - Compensazione - Esclusione - Applicazione delle norme che regolano la realizzazione del pegno nel concordato preventivo e nel fallimento - Esclusione


Il concordato preventivo rientra tra le procedure di risanamento contemplate dall'articolo 4 del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di denaro o i titoli depositati presso il creditore diventano - diversamente dall'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, il quale ha diritto a soddisfarsi non secondo il meccanismo di cui agli articoli 2796 - 2798 c.c. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Esistendo unicità (ovvero accessorietà) di rapporti tra pegno irregolare e credito a garanzia del quale esso è stato costituito, l'estinzione del credito è l'effetto di un'operazione meramente contabile, la quale resta fuori dall'ambito di operatività dell'istituto della compensazione, sicché devono ritenersi inapplicabili, in caso di fallimento o di concordato preventivo del debitore concedente, sia le disposizioni sulle modalità di realizzazione del bene costituito in garanzia in concorrenza della procedura concorsuale, sia la regola di cui all'articolo 53 legge fall., secondo la quale sono soggetti alla procedura di ammissione al passivo anche i crediti pignorati, sia, infine, i limiti di compensabilità dei debiti verso il fallito di cui all'articolo 56 legge fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Alessio Costi


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