Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1396 - pubb. 13/11/2008

Esperienza dell'investitore e obblighi informativi

Tribunale Forlì, 12 Settembre 2008. Est. Cortesi.


Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Forma scritta – Preesistenza agli ordini – Necessità – Redazione per iscritto degli ordini – Sanatoria – Esclusione.

Obblighi informativi dell’intermediario – Investitore particolarmente esperto – Esonero dell’intermediario dall’informazione – Esclusione – Portata del giudizio autoreferenziale dell’investitore.



Il contratto quadro di negoziazione, che deve avere forma scritta ad substantiam, deve preesistere alle operazioni di negoziazione ed è errato ritenere che il mancato rispetto di tale onere possa essere sanato dalla redazione in forma scritta di ordini di acquisto che rechino indicazione dei soli elementi dell’operazione e null’altro prevedano in ordine al carattere dei servizi di investimento con particolare riferimento alle informazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’intermediario non è esentato dall’adempiere ai propri obblighi informativi per il solo fatto che l’investitore, sottoscrivendo la modulistica, ha dichiarato di possedere certe caratteristiche. Tale dichiarazione deve, infatti, essere corroborata da elementi di obiettivo e positivo riscontro e non è di per sé sola sufficiente ad esonerare l’intermediario dal rispetto dei doveri di informazione e di protezione dell’investitore. Diversamente opinando si ammetterebbe che i diversi standard di comportamento degli intermediari e l’eventuale applicazione di uno statuto protezionistico in favore degli operatori non qualificati siano fondati non sulla reale qualità ed esperienza professionale degli investitori, ma su di un giudizio reso da questi, vale a dire da coloro le cui qualità dovrebbero invece essere verificate dall’intermediario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Lozupone


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