Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13694 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Forlì, 03 Novembre 2015. .


Concordato preventivo – Alienazione beni gravati da ipoteca – Possibilità di destinare il ricavato alla costituzione del fondo per le spese della procedura – Esclusione – Prevalenza del creditore ipotecario – Sussistenza



Tutti i crediti con garanzia reale, pur scontando pro quota le spese connesse alla gestione ed alla liquidazione del bene oggetto della garanzia, prevalgono, ai sensi dell’art. 111-bis terzo comma l. fall., sui crediti prededucibili; di conseguenza i proventi della liquidazione dei beni ipotecati non possono subire il vincolo di destinazione alla soddisfazione delle spese dell’intera procedura previsto dall’art. 163 secondo comma n.4 l. fall., ma vanno destinati alla soddisfazione del creditore che ha iscritto la garanzia reale, con addebito pro quota delle sole spese agli stessi pertinenti.

(Fattispecie in cui il G.D. ha respinto l’istanza di cancellazione di ipoteca giudiziale, avanzata dalla società concordataria ai sensi del novellato art. 182 quinto comma l. fall. e 186 bis terzo comma l. fall., al fine di dare corso ad alcuni preliminari di compravendita immobiliare e versare il prezzo su conto dedicato, destinato poi al deposito delle spese di giustizia previste dall’art. 163 secondo comma n. 4 l. fall.). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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