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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13630 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Rovigo, 28 Ottobre 2015. .

Art. 169 bis Contratti in corso di esecuzione – Sospensione e scioglimento di contratti bancari – Contratti non compiutamente eseguiti – Applicabilità

Operazioni commerciali riferibili ad un unico rapporto di conto corrente – Inapplicabilità della compensazione


Pur volendo accedere all'interpretazione che ha equiparato l'oggetto degli articoli 72 e 169 bis L.F., con ciò escludendosi la sospensione o lo scioglimento dei contratti integralmente eseguiti da una delle parti, è evidente come la preclusione non possa operare allorché la prestazione non sia stata eseguita totalmente dall'istituto di credito, circostanza che ricorre, in particolare, quando l'imprenditore non abbia acceduto all'intero ammontare accordato: in queste ipotesi, poiché l'imprenditore, nella vigenza del contratto (sul punto il legislatore è stato lapalissiano con l'introduzione del superfluo ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 182 quinquies L.F.) può accedere alle somme accordate e non ancora riscosse, è consentito al tribunale concedere l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto.

Nell'ipotesi di operazioni commerciali riferibili ad un unico rapporto di conto corrente non può operare la compensazione - la quale presuppone la alterità dei rapporti giuridici - ma si verifica un mero effetto contabile di elisione delle poste attive e passive; ciò determina una illegittima acquisizione delle somme pagate dai terzi debitori in data successiva alla pubblicazione della domanda di concordato, poiché non vi è alcuna compensazione e si tratta di un pagamento vietato riferibile all'imprenditore in forza di una delegazione di pagamento fatta al terzo. (Vincenzo Cannarozzo) (riproduzione riservata)