Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1362 - pubb. 13/11/2008

Istanza di sospensione di delibera condominiale e natura cautelare della domanda

Tribunale Pavia, 03 Ottobre 2008. Est. Balba.


Condominio – Impugnazione di delibera assembleare ex art. 1137 cod. civ. – Istanza di sospensione – Natura cautelare della domanda – Sussistenza.



Ha natura cautelare la domanda di sospensione della delibera assembleare fatta oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 1137 cod. civ.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI PAVIA

Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 3.10.2008, letti gli atti ed i documenti di causa, osserva quanto segue.

Con reclamo tempestivamente depositato in data 22.9.2008 P. O. ha contestato l’ordinanza 30.7.2008 con cui il giudice di prime cure ha respinto la domanda di sospensione della delibera assembleare condominiale del 20.2.2008 impugnata dall’odierno reclamante ex art. 1137 c.c..

In particolare con il suddetto ricorso il condomino P. O. contestata la conformità a legge ed al regolamento condominiale della delibera assembleare sotto una pluralità di profili, tra cui irregolarità della verbalizzazione dell’assemblea stessa, irregolarità della tabella millesimale.

Sostanzialmente, e nei limiti di interesse della presente decisione, l’odierno reclamante lamenta una non corretta suddivisione delle spese condominiali a causa di gravi errori presenti nelle tabelle millesimali in vigore ed una gestione della cosa comune in aperta violazione di legge.

Il giudice, accolta la tesi della natura cautelare della domanda di sospensione della delibera assembleare, respingeva la stessa per assenza del requisito del periculum in mora.

Avverso il suddetto provvedimento, come detto, proponeva reclamo il condomino O. deducendo stanzialmente:

1.              la non condivisibilità del provvedimento impugnato la dove riconosce natura cautelare alla domanda di sospensione della delibera così richiedendo, per il suo accoglimento, la sussistenza del requisito del fumus e del periculum;

2.              assoluta regime di illegalità in cui opera il condominio convenuto, con conseguente aggravio non giustificato delle spese che il reclamante deve affrontare.

Il reclamo è infondato per le ragioni che seguono.

Il Collegio condivide e fa proprio l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la domanda di sospensione della delibera assembleare impugnata ex art. 1137 c.c. ha natura cautelare.

La funzione della sospensione, infatti, è proprio quella di preservare la stato di fatto e di diritto fino alla pronuncia di merito che deciderà della legittimità della delibera impugnata, garantendo al ricorrente la tutela dei propri diritti onde evitare che il tempo necessario alla conclusione del giudizio di primo grado possa recare allo stesso danno.

Una volta riconosciuta la natura cautelare la concessione della sospensione non sfugge alla sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora proprio di tutti i provvedimenti cautelari.

La tesi prospettata dal reclamante, ovvero la natura non cautelare della sospensione deve,quindi,essere respinta.

Il Collegio,peraltro, ritiene opportuno precisare che, qualora fosse stata accolta la tesi prospettata in reclamo il medesimo sarebbe stato inammissibile in quanto non reclamabile.

Pacifico, infatti, che il disposto dell’art. 669terdecies si riferisca solo ed elusivamente alla reclamabilità di provvedimenti cautelari.

Ciò detto in punto ammissibilità del reclamo e natura giuridica del provvedimento di sospensione può ora affrontarsi il merito della vertenza.

Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato meriti integrale conferma.

Oggetto sostanziale della domanda è di natura eminentemente economico patrimoniale in quanto l’odierno reclamante, contestando la situazione di illegalità nella gestione del condominio mira ad ottenere una equa e corretta ripartizione degli oneri condominiali.

Il Collegio condivide e non ha ragione di discostarsi dall’indirizzo giurisprudenziale che nega la sussistenza del periculum in mora in presenza di una danno lamentato puramente patrimoniale e neppure di ingente entità.

L’assenza del periculum, poi, esonera il Collegio dall’esame del fumus boni iuris.

Il reclamo, conclusivamente, deve essere respinto.

Spese al merito.

P.T.M.

Il Tribunale di Pavia, sez. I civile, visti gli artt. 669bis e s.s. c.p.c., così statuisce:

respinge il reclamo proposto;

spese al merito.

Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 3.10.2008.

Il Presidente Il Giudice

Erminia Lombardi Andrea Balba


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