Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12922 - pubb. 29/06/2015

È soggetta a fallimento la società cd. in house il cui statuto non preveda espressamente il divieto di ingresso di privati nella compagine sociale

Tribunale Napoli Nord, 06 Maggio 2015. Est. Di Giorgio.


Società cd. in house - Assoggettabilità a fallimento - Requisiti

Società cd. in house - Assoggettabilità a fallimento - Requisiti - Divieto di ingresso dei privati nella compagine sociale - Necessità



È condivisibile l’interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 2013 in ordine ai criteri da utilizzarsi per valutare l’assoggettabilità della cd. società in house alla disciplina del fallimento: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici; presupposti che, per poter parlare di società in house, è necessario sussistano tutti contemporaneamente e che devono tutti trovare il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il requisito della natura esclusivamente pubblica della società cd. in house, che ne impedisce la assoggettabilità al fallimento, può ritenersi soddisfatto soltanto qualora lo statuto dell'ente inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione ai privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari (Cass. S.U. n. 26283/2013): deve cioè sussistere il divieto formale, a livello statutario, di ingresso di privati all'interno della compagine sociale. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la mancanza nello statuto di tale divieto non avrebbe impedito le ordinarie forme di circolazione delle azioni nominative). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Giovanni Di Renzo


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