Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12615 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Forlì, 24 Dicembre 2014. ..


Concordato preventivo – Concordato misto – Continuità aziendale e liquidazione di beni non funzionali all'impresa – Applicazione della disciplina più confacente alle varie parti del piano



Al concordato c.d. misto, il quale preveda cioè sia la continuità aziendale sia la liquidazione di determinati elementi dell'impresa, deve essere applicata la disciplina volta a volta più confacente con la porzione di piano concordatario che viene in esame, facendo così applicazione in ambito concorsuale della generale disciplina del contratto misto, attesa la natura negoziale del piano concordatario approvato dalla maggioranza dei creditori (si veda, Cass. sez. un. 12.5.2008 n. 11656).
(Fattispecie di concordato preventivo in cui l’elemento prevalente è rappresentato dalla liquidazione del patrimonio immobiliare, essendo la continuità aziendale funzionale alla migliore gestione dello stesso. Il Tribunale osserva, alla luce di quanto statuito, “che nella fase esecutiva del concordato l’imprenditore avrà la disponibilità dei beni e si farà carico della gestione dell’impresa, avendo cura di non intralciare in alcun modo la dismissione del compendio mobiliare e immobiliare; i liquidatore giudiziali invece si preoccuperanno della liquidazione degli assets costituenti l’attivo, si faranno carico dell’organizzazione della relativa attività e del riparto delle risorse così ottenute; il nominando comitato dei creditori avrà voce per l’autorizzazione delle sole operazioni ricollegate alla dismissione del compendio costituente l’attivo”). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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