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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12522 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Udine, 23 Aprile 2015. .

Concordato preventivo - Illeciti penalmente rilevanti commessi prima della domanda - Dichiarazione di fallimento - Necessità - Esclusione


Eventuali esigenze di repressione di illeciti commessi prima della presentazione della domanda di concordato preventivo non richiedono necessariamente la dichiarazione di fallimento del proponente, in quanto i fatti per i quali è in corso un procedimento penale possono essere inquadrati nello schema della bancarotta anche in caso di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)