Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12437 - pubb. 01/07/2010

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Appello Genova, 20 Novembre 2011. .


Concordato preventivo - Contemporanea pendenza di istanze di fallimento - Dichiarazione di inammissibilità della proposta - Verifica dei presupposti per la dichiarazione di fallimento - Necessità - Presentazione di una nuova proposta - Esclusione.



Il tenore letterale del secondo comma dell'articolo 162, legge fallimentare è tale da far ritenere che alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato segua necessariamente l'esame delle istanze di fallimento, di quelle preesistenti alla proposta dichiarata inammissibile e di quelle sopraggiunte e comunque pendenti al momento della dichiarazione di inammissibilità; in presenza dei relativi presupposti, potrà, pertanto, essere dichiarato il fallimento, senza che possa essere presentata una nuova proposta di concordato prima della conclusione del procedimento di cui alla citata norma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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