Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12427 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Napoli Nord, 25 Febbraio 2015. .


Strumenti di composizione della crisi aziendale - Deviazione dalla loro funzione tipica - Abuso del diritto - Modalità di utilizzo tali da determinare un sacrificio sproporzionato ed ingiustificato alle ragioni dei creditori



Con riferimento all'area degli strumenti di composizione della crisi aziendale, può ravvisarsi abuso del diritto ogni qualvolta gli istituti creati dal legislatore per far fronte alla crisi d'impresa vengano deviati dalla loro funzione tipica, come, ad esempio, "quando le facoltà riconosciute dal legislatore siano svolte con modalità tali da determinare un sacrificio sproporzionato ed ingiustificato delle ragioni dei creditori, dilatando in modo abnorme la durata del procedimento e gli effetti dell'automatic stay" (Trib. Milano 4.10.2012). In tal senso la previsione di cui all'art. 161, co. 9, L.Fall., la quale impedisce per un biennio la riproposizione di una domanda di preconcordato qualora alla prima non abbia fatto seguito l'ammissione, costituisce un'esplicita e paradigmatica positivizzazione dei limiti che il legislatore ha voluto porre all'utilizzo abusivo dello strumento, ma non esaurisce di certo le possibili ipotesi di condotte abusive, la cui individuazione e valutazione non può che essere demandata all'attività interpretativa del giudice. (Nel caso di specie, il ricorrente, a fronte della nomina del commissario giudiziale e delle importanti lacune all'attestazione rilevate dal tribunale, anziché provvedere alle integrazioni richieste, ha presentato, dopo soli sei giorni, dichiarazione di rinunzia con contestuale nuova domanda di preconcordato). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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