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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12108 - pubb. 19/02/2015.

Dichiarazione di fallimento, ambito di valutazione del tribunale e mancato pagamento di un credito contestato dovuto a volontaria inadempienza


Tribunale di Bergamo, 28 Gennaio 2011. Pres., est. Alfani.

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Accertamento del tribunale - Valutazione della fondatezza delle contestazioni mosse dal debitore alle ragioni dei creditori - Esclusione

Dichiarazione di fallimento - Presupposti - Mancato pagamento di un credito contestato - Rilevanza - Volontaria inadempienza


Nel nuovo procedimento prefallimentare si deve escludere che rientri nei poteri del tribunale quello di valutare la fondatezza nel merito della contestazioni mosse dal debitore alle ragioni di propri creditori, posto che in sede prefallimentare la valutazione espressa dal tribunale si risolverebbe in un giudizio prognostico sull’esito della lite, espresso peraltro allo stato degli atti esistenti al momento della decisione sull’istanza di fallimento e dunque privo della necessaria completezza delle ragioni difensive delle parti e degli elementi di prova fondanti la decisione sull’esistenza del credito; giudizio che, conseguentemente, risulterebbe caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità. (Barnaby Dosi) (riproduzione riservata)

Il mancato pagamento di un credito contestato non è ex sé indice dello stato di dissesto, atteso che l’imprenditore che non adempie al pagamento di un credito contestato non può essere considerato insolvente, in quanto il pagamento è da ricollegarsi ad una volontaria inadempienza e non ad una impotenza patrimoniale. (Barnaby Dosi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Barnaby Dosi


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