Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11918 - pubb. 19/01/2015

Compete al giudice la valutazione in ordine alla colposa determinazione della situazione di sovraindebitamento

Tribunale Ravenna, 17 Dicembre 2014. Est. Farolfi.


Sovraindebitamento - Ricorso continuo e temporalmente concentrato a più fonti di finanziamento - Colposa determinazione della situazione di sovraindebitamento - Valutazione preventiva demandata al giudice



Il ricorso continuo e temporalmente concentrato a più fonti di finanziamento tale da assorbire con impegni negoziali di restituzione rateale i propri interi redditi, in una situazione in cui i debitori avevano in Italia la sola proprietà di un immobile gravato interamente da una precedente ipoteca, configura la causa ostativa all’omologazione di cui all’art. 12 bis L. 3/2012 e ss.

La norma citata non richiede un vero e proprio dolo specifico o generico, ma la sola colposa determinazione della situazione di sovra indebitamento.

Tale valutazione è possibile compiere de plano, senza fissazione di apposita udienza (che nel procedimento di approvazione del piano del consumatore infatti presuppone normalmente che si siano già svolte le votazioni), posto che appare comunque demandata al giudice la verifica preventiva del soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 cui deve aggiungersi, con riferimento a questo tipo di procedimento, anche la circostanza che risulti già prima facie la carenza delle condizioni per la successiva omologazione, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 12 bis, comma 3. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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