Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11834 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 22 Ottobre 2014. .


Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Contraddittorio con la controparte contrattuale - Necessità - Esclusione - Procedimento di cui all'articolo 669 bis e seguenti c.p.c. - Udienze di cui all'articolo 162 e 174 L.F.



Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 169 bis L.F., il contraddittorio con la controparte contrattuale – peraltro non previsto espressamente dalla norma - non deve essere necessariamente preventivo: se infatti può risultare necessario prima della pronuncia di scioglimento relativamente ad un rapporto di una certa complessità, lo stesso potrebbe utilmente integrarsi (per chi ammette il ricorso nella fase prenotativa) nel corso dell’udienza di cui all’art. 162 L.F. previa apposita notifica dell’istanza, non risultando contrario ai principi processuali (sia in rapporto  agli artt. 669 bis e ss. c.p.c., sia in rapporto alle norme sui procedimenti camerali) la scissione fra una fase d’urgenza inaudita altera parte ed una successiva, condotta nel contraddittorio e volta all’approfondimento del merito della vicenda. In corso di concordato, poi, anche l’udienza di cui all’art. 174 L.F. può inoltre costituire un utile momento di confronto con il creditore, anche in ordine all’entità della sua ammissione al voto (fermo restando che la decisione del giudice delegato su questo punto non sarà vincolante rispetto ad un eventuale accertamento dell’indennizzo avanti al giudice ordinario). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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