Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11826 - pubb. 22/12/2014

Rilascio del fondo agrario, contestazione dell'inadempimento, convocazione per il tentativo di conciliazione e coordinamento della decorrenza dei termini previsti dagli articoli 5 e 11 D.lgs 150/11

Tribunale Mantova, 19 Settembre 2014. Est. Francesca Arrigoni.


Contratti agrari - Rilascio del fondo - Condizioni di procedibilità - Contestazione dell'inadempimento e convocazione avanti all'Ispettorato dell'Agricoltura per il tentativo di conciliazione - Necessario decorso di entrambi i termini - Necessità - Necessaria decorrenza del primo termine prima che possa decorrere il secondo - Esclusione



Con riferimento alle condizioni di procedibilità previste dagli articoli 5 e 11 del decreto legislativo n. 150 del 2011, costituite dalla contestazione all'affittuario dell'inadempimento e dalla convocazione del medesimo dinanzi all'Ispettorato dell'Agricoltura per il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46, si osserva che, proprio in considerazione del diverso scopo ed ambito di operatività delle due norme citate e della natura di condizione di proponibilità dell’azione degli adempimenti in esse previsti, detti oneri possono ritenersi adempiuti anche qualora il tentativo di conciliazione si svolga prima del decorso dei tre mesi dall’inoltro della lettera di contestazione. Va infatti osservato che i diversi termini previsti dall’art. 5 e dall’art. 11 D.Lgs. n. 150/11 vanno entrambi rispettati, senza che tuttavia il secondo debba necessariamente decorrere una volta esaurito il primo, in quanto operanti in campi diversi, con la conseguenza che il concedente potrà promuovere azione giudiziaria di risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimento dell’affittuario solo a seguito dell’esperimento negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione o, comunque, qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione non si sia concluso entro il termine di sessanta giorni dall’invio della raccomandata di cui all’art. 46, trascorso quest’ultimo termine, e solo dopo che siano altresì trascorsi tre mesi dal ricevimento, da parte dell’affittuario, della comunicazione di contestazione degli addebiti e questi non abbia provveduto alla sanatoria. La diversa interpretazione secondo la quale la procedura di instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione può essere avviata dal concedente (con atto quindi autonomo) solo dopo l’inutile decorso del termine di tre mesi dall’invio della comunicazione di cui all’art. 5, comporterebbe una ingiustificata limitazione del diritto del concedente di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e ad ottenere, in tempi ragionevoli, una decisione in merito; tenuto conto altresì che “il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell’annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone”, aggiungere un termine di ulteriori tre mesi ai tempi di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione (o comunque ai sessanta giorni dall’invio della raccomandata ex art. 46) ed ai tempi di instaurazione e di svolgimento del processo comporterebbe, nella maggior parte dei casi di grave inadempimento dell’affittuario, la possibilità per il concedente di ottenere il rilascio del fondo, a seguito di risoluzione giudiziale del rapporto, solo dopo che siano trascorse più annualità dal verificarsi dell’inadempimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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