Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11754 - pubb. 09/12/2014

Comparsa di risposta telematica, libertà di forme e raggiungimento dello scopo

Tribunale Genova, 01 Dicembre 2014. Est. Maria Ida Scotto.


Processo Civile Telematico – Costituzione in giudizio in mancanza di autorizzazione D.G.S.I.A. – Ammissibilità



La mancanza dell’autorizzazione D.G.S.I.A. non comporta alcun effetto in ordine all’esistenza, alla validità e all’ammissibilità del deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta, dovendosi distinguere l’atto processuale – nella specie costituito da un documento informatico – dalla modalità di deposito dello stesso: appurato che la comparsa di costituzione informatica, digitalmente sottoscritta, soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 416 c.p.c., deve trovare applicazione il principio generale dell’art. 121 c.p.c. L’art. 35 del D.M. 44/2011 non può derogare a siffatto principio, sia in base alla gerarchia delle fonti – per cui una disposizione di natura regolamentare non può prevalere sulle norme di rango sovraordinato – sia perché la comparsa inviata in via telematica, inserita dalla Cancelleria nel fascicolo di ufficio, e comunicata al difensore della controparte, consente di ritenere pienamente raggiunto lo scopo della presa di contatto tra la parte, l’ufficio giudiziario e la controparte, con sanatoria di ogni eventuale profilo di irregolarità. (Simone Pettiti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Simone Pettiti


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