L'impresa può definirsi agricola e non assoggettabile a fallimento esclusivamente in base ad un'indagine sull'attività effettivamente svolta
Tribunale di Rovigo, 20 Novembre 2014. Est. Martinelli.
Imprenditore agricolo - Assoggettabilità a fallimento - Oggetto sociale dell'attività - Irrilevanza - Indagine sull'attività effettivamente svolta - Necessità - Fattispecie in tema di coltivazione di ortaggi in serra
Solamente l'indagine dell'attività effettivamente svolta dall'imprenditore può rivelarne la eventuale natura agricola e, di conseguenza, la assoggettabilità o meno al fallimento. La mera indicazione dell'oggetto sociale di un'attività imprenditoriale non può, infatti, essere indice univoco della natura giuridica dell'impresa, poiché è la concreta attività svolta che la qualifica, non la potenziale attività indicata sul piano meramente lessicale. Questa impostazione trova conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce la natura di impresa artigiana - ai fini del riconoscimento del privilegio per i relativi crediti - a prescindere dalla iscrizione nel registro delle imprese artigiane, sulla base di un accertamento di fatto compiuto dal giudice con riferimento al momento dell'insorgenza del credito. (Nel caso di specie, è stata ritenuta agricola e, quindi, non assoggettabile a fallimento l'impresa la cui attività consisteva nell'acquisto di semi di specie orticole, nella germinazione in apposite camere in polistirolo o di materiale plastico, nell'accrescimento delle piantine in serra sino al momento in cui le stesse erano idonee alla vendita per il successivo trapianto in campo). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)