Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1156 - pubb. 02/04/2008

Collaboratori di giustizia e benefici penitenziari

Tribunale Alessandria, 07 Febbraio 2008. Est. Vignera.


Esecuzione – Magistratura di sorveglianza – Benefici penitenziari – Collaboratori di giustizia – Differimento dell’esecuzione della pena – Competenza per territorio – Tribunale di Sorveglianza di Roma – Ragioni



Sebbene non espressamente menzionato dall’art. 16 nonies, comma 8, d. l. 15 gennaio 1991 n. 8 ed alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica di tale disposizione, il differimento dell’esecuzione della pena ex artt. 146-147 c.p. richiesto da un collaboratore di giustizia rientra tra i benefici penitenziari, sulla cui concessione è competente a decidere il Tribunale di Sorveglianza di Roma. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


 


UFFICIO DI SORVEGLIANZA

per le circoscrizioni dei Tribunali di Alessandria, Acqui Terme e Tortona

N. 2/08  RRPE      

N. 5/08  R.MOD.B

 IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

visto il procedimento concernente il differimento provvisorio dell'esecuzione della pena ex art. 684 c.p.p. ovvero l’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare nei confronti di  T. O. (nato a XXXX, in atto detenuto c/o Casa Reclusione di Alessandria in relazione alla pena di cui a provv.cumulo in data 2.11.07 della Procura Generale della Repubblica c/o Corte Appello di Caltanissetta), ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la superiore istanza presentata nell’interesse di T. O. ed intesa ad ottenere il differimento dell’esecuzione della pena ex art. 147 c.p. ovvero la detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, O.P.;

PREMESSO CHE:

-         T. O. è collaboratore di giustizia sottoposto a speciali misure di protezione;

-         sussiste conseguentemente nella fattispecie la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies, comma 8, D. L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. nella L. 15 marzo 1991 n. 82;

-         irrilevante è la circostanza che codesta norma  non menzioni espressamente l’istituto del differimento dell’esecuzione della pena ex artt. 146-147 c.p;

-         sulla lettera della legge, invero, prevale la sua ratio consistente nella “esigenza di garantire un efficace coordinamento funzionale tra l’operato della magistratura di sorveglianza, che decide sulla concessione delle misure alternative, e quello degli organi amministrativi, aventi sede a Roma, che dispongono e attuano misure di protezione nei riguardi dei collaboratori di giustizia” (così in motivazione  Cass. pen., Sez. I, 20 dicembre 2005 n. 1888, confl. comp. in proc. Di Mauro,); nonché nelle “pregnanti ragioni di salvaguardia della sicurezza dei collaboratori di giustizia”, che hanno indotto il legislatore a “sottrarre a qualsiasi altro tribunale di sorveglianza, che non sia quello di Roma, la competenza a decidere sulle domande di concessione di liberazione condizionale, di misure alternative o di qualsiasi altro beneficio penitenziario, che siano state presentate dai soggetti di cui sopra” (così sempre Cass. pen. N. 1888 del 2005; analogamente  Cass. pen., Sez. I, 1° marzo 2006 n.14267) (parla espressamente di “beneficio” in relazione all’istituto ex art. 147 c.p., comma 1, n. 2, c.p., per esempio, Cass. pen., Sez. I, 20 maggio 2003 n. 26026, Mammoliti);

-         essendo tale ratio riferibile pure all’istituto ex artt. 146-147 c.p., l’art. 16 nonies, comma 8, D. L. 15 gennaio 1991 n. 8 si presta ad un’interpretazione (estensiva) comprensiva dell’istituto de quo (pur sussistendo pronunce in senso contrario, considerano le norme eccezionali suscettibili di interpretazione estensiva, per esempio, Cass. civ., Sez. I, 26 agosto 2005 n. 17396; Cass. civ., Sez. I, 1° settembre 1999 n. 9205; Cass. civ., Sez. I, 4 maggio 1998 n. 4403);

-         a favore di tale interpretazione, del resto, depone pure l’art. 47 ter, comma 1 ter, O.P. (“Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato …”);

-         per evitare conseguenze paradossali (si pensi al non liquet derivante dal diniego del beneficio della detenzione domiciliare da parte del tribunale di sorveglianza di Roma, con contestuale declinatoria di competenza a favore di altro tribunale di sorveglianza in ordine al beneficio del differimento dell’esecuzione della pena ex artt. 146-147 c.p.; e dal successivo diniego da parte di quest’ultimo del beneficio ex artt. 146-147 c.p., con contestuale declinatoria di competenza a favore del tribunale di sorveglianza di Roma rispetto all’eventuale concessione della detenzione domiciliare), invero, l’art. 47 ter, comma 1 ter, O.P. presuppone una “concentrazione” di competenza in capo ad un unico Ufficio giudiziario in ordine alla concessione di quello che, tra i due benefici ivi divisati, appare concretamente applicabile;

-         all’affermata competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma consegue quella dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma in ordine all’eventuale concessione provvisoria dei benefici de quibus ai sensi degli artt. 684, comma 2, c.p.p. e 47 ter, comma 1 quater, O.P.;

P.Q.M.

declina la competenza a favore del Magistrato di Sorveglianza di Roma e dispone la trasmissione degli atti al medesimo.

Alessandria, 7 febbraio 2008

Il Magistrato di Sorveglianza

(dott. Giuseppe Vignera)


Testo Integrale