Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11465 - pubb. 29/10/2014

La normativa secondaria emanata dall’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas non ha derogato agli artt. 1564-1565 c.c.

Tribunale Cremona, 04 Luglio 2014. Est. Borella.


Rapporto di somministrazione servizio gas - Richiesta di disalimentazione del punto di riconsegna - Scissione del rapporto tra distributore, utente e cliente finale - Connessione soggettiva tra  il contratto a monte (distributore/utente) e quello a valle (utente/cliente) e derivazione di questo da quello - Necessità di prova per poter sospendere il servizio, della morosità di lieve entità, nonché, per risolvere il contratto, l’inadempimento di notevole importanza



La normativa secondaria emanata dall’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas (TIMG delibera ARG/gas/99/2011 “Morosità” e il TIVG, i cui articoli, rispettivamente, 16 e ss e 32 e ss disciplinano le conseguenze della morosità e il servizio c.d. di default) non ha derogato agli artt. 1564-1565 c.c., in particolare rimane fermo il presupposto generale, per poter sospendere il servizio, della morosità di lieve entità (previa diffida), nonché, per risolvere il contratto, l’inadempimento di notevole importanza; anche perché la normativa secondaria non può integrare o derogare alle fonti primarie senza una specifica delega che a ciò la autorizzi espressamente, delega che però né nel D.Lgs. 164/2000, né nell’art. 7 lett. c) del D.Lgs. 93/2011 può rinvenirsi. (Giulio Borella) (riproduzione riservata)


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