Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11430 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 19 Agosto 2014. .


Continuità aziendale - Prosecuzione di contratti pubblici - Richiesta di finanziamento prededucibile ai sensi dell’articolo 182 quinquies L.F. - Distinzione tra le varie tipologie di crediti



In tema di concordato con continuità aziendale, ove sia prevista la prosecuzione di determinati contratti in corso di esecuzione stipulati con pubbliche amministrazioni e sia formulata richiesta di finanziamento prededucibile ai sensi dell’articolo 182 quinquies L.F., è possibile distinguere le seguenti ipotesi.
A) Crediti sorti anteriormente al deposito del ricorso prenotativo e relativi a rapporti contrattuali ad esecuzione istantanea già adempiuti od a rapporti continuativi per i quali è possibile isolare singole coppie di prestazioni corrispettive, quali ad esempio potrebbero essere la somministrazione di energia); in questa ipotesi, occorre una specifica richiesta ex art. 182 quinquies, comma 4, l.f., in ragione del fatto che il vulnus al principio della par condicio creditorum che il legislatore della riforma del 2012 ha inteso consentire è stato controbilanciato dall’esigenza che ciò avvenga solo per le prestazioni “essenziali” per la prosecuzione dell’attività di impresa e solo se “funzionali” ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, richiedendo all’uopo un’attestazione specifica del professionista.
B) Crediti la cui causa genetica è collocabile anteriormente al deposito del ricorso prenotativo, ma la cui esigibilità sia ravvisabile in data posteriore (es. prestazioni di terzi concordate ma non ancora effettuate, prestazioni collegate a SAL non ancora emessi); in qeusto caso, la disciplina applicabile a tali pagamenti è quella della norma speciale di cui all’art. 118, comma 3 bis, cod. Appalti.
C) Crediti sorti sulla base di atti legittimamente compiuti posteriormente al deposito del ricorso “in bianco”. Per questi crediti può parlarsi di una tendenziale libertà di pagamento, secondo il regime che può trarsi dagli artt. 161, comma 7, e 167 l.f., in combinato disposto con quanto previsto dalla più ampia causa di esenzione da revocatoria prevista dal nuovo art. 67, comma 3, lett. e) l.f., dovendosi peraltro tale linea interpretativa (che si ispira allo spossessamento “minore” che assiste il concordato rispetto al fallimento dell’impresa) coniugarsi con il citato art. 118, comma 3 bis, il quale, in quanto norma speciale, deve ritenersi prevalente nel particolare campo di attività oggetto di prosecuzione dell’attività. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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