Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11429 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 19 Agosto 2014. .


Continuità aziendale - Dilazione di pagamento dei creditori privilegiati - Diritto di voto - Distinzione e criteri



Una volta ritenuta in via generale ammissibile la dilazione di pagamento dei creditori privilegiati, si pone il problema del riconoscimento del diritto di voto a detti creditori. A tal proposito, posto che appare preferibile l’interpretazione che esclude tale diritto, lo stesso potrebbe essere riconosciuto ai creditori privilegiati generali o speciali di cui non si preveda la liquidazione del bene in garanzia, purchè dilazionati entro l’anno ed ai creditori privilegiati speciali di cui si preveda il pagamento con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura e della stessa liquidazione. Conseguentemente, il diritto di voto che dovesse essere riconosciuto non potrà essere relativo al credito per capitale ed interessi, ma unicamente corrispondente, come suggerito dal S.C., al pregiudizio subito a causa della dilazione imposta e, perciò, pari alla eventuale differenza fra gli interessi moratori convenzionali o legali dovuti e gli interessi riconosciuti dalla proposta concordataria, oltre che all’eventuale ulteriore pregiudizio corrispondente alla differenza derivante dalla diversa attualizzazione cronologica dipendente dalla effettiva disponibilità del capitale rispetto a quella teoricamente conseguibile in caso di liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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