Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11428 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 19 Agosto 2014. .


Continuità aziendale - Dilazione di pagamento dei creditori privilegiati - Ammissibilità - Ratio



Una interpretazione sistematica dell’art. 186 bis co. 2 lett. c), unitamente all’art. 160 l.f., porta a ritenere che il legislatore non abbia inteso vietare la dilazione temporale oltre l’anno del pagamento dei creditori previlegiati (il che avrebbe condizionato la possibilità di proporre concordati con continuità aziendale e contraddetto la ratio che ne ha ispirato il relativo intervento normativo), ma abbia, piuttosto, introdotto una facoltà ulteriore rispetto a quella prevista in via generale dal citato art. 160, comma 2. Pertanto, da un lato è stata prevista una moratoria annuale che potrebbe giustificare in ambito concorsuale la stessa sospensione legale del pagamento degli interessi, dall’altro si è ribadita la necessità del rispetto di quanto previsto dal citato art. 160, comma 2 l.f., disciplinando poi espressamente il tema del diritto di voto con riferimento, deve ritenersi, ai soli creditori privilegiati generali od a quelli speciali che non vedano liquidato il bene oggetto della garanzia o che subiscano una dilazione ultrannuale e contemporaneamente superiore al tempo di presumibile alienazione del bene stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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