Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11427 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 19 Agosto 2014. .


Continuità indiretta - Attività affidata terzi - Valutazione della solvibilità - Necessità - Valutazione della capacità imprenditoriale e delle iniziative gestorie - Esclusione



Qualora, nell’ambito del piano di concordato preventivo, sia prevista la cosiddetta continuità indiretta dell’attività già affittata a terzi, i quali, nell’ambito del piano, abbiano rilevanza esclusivamente quali soggetti tenuti al pagamento di somme quali canoni, prezzo della cessione, ecc., detti soggetti dovranno essere valutati sul piano della solvibilità e delle eventuali garanzie fornite, piuttosto che su quello della capacità imprenditoriale e delle iniziative gestorie adottate, come invece dovrebbe essere qualora, successivamente alla ammissione alla procedura, sia prevista una prosecuzione dell’attività che comporti il rischio di un ulteriore indebitamento in prededuzione idoneo a pregiudicare le prospetttive di soddifacimento dei creditori nell’ipotesi alternativa di liqudiazione dei cespiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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