Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1138 - pubb. 25/03/2008

Istanza di permesso e pendenza del giudizio di cassazione

Tribunale Alessandria, 24 Maggio 2007. Est. Vignera.


Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Permessi ordinari – Imputato sottoposto a custodia cautelare e condannato in primo grado – Ricorso immediato per cassazione – Pendenza del procedimento di cassazione – Istanza di permesso – Competenza – Individuazione



Pronunciata sentenza di condanna di primo grado nei confronti dell’imputato sottoposto a custodia cautelare e proposto ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza predetta, la competenza a provvedere sull’istanza di permesso presentata dall’imputato stesso appartiene, nel corso del procedimento di cassazione, al presidente dell’ufficio giudiziario da cui promana la sentenza impugnata. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


 


N. 169/2007 R.P.

 

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

 

Preso atto dell’istanza con la quale il detenuto D. D., nato a Roma il XX XX XXXX, attualmente detenuto nella Casa Circondariale Don Soria di Alessandria, chiede la concessione di un permesso di uscita dall’Istituto ex art. 30 O.P.;

PREMESSO CHE:

-       D. D. ha presentato istanza di permesso ex art. 30 O.P. al G.U.P. presso il Tribunale di Torino, il quale in data 21 maggio 2007 ha trasmesso l’istanza stessa “al Magistrato di Sorveglianza per competenza, essendo stata pronunciata  da questo G.U.P. sentenza di I° grado (pende ricorso per cassazione)”;

-       dalla posizione giuridica risulta che nei confronti del D. non esiste un titolo esecutivo definitivo, essendogli stata applicata (dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino in data 4 ottobre 2006) la misura della custodia cautelare in carcere ed essendo stata pronunciata (dal G.U.P. presso il Tribunale di Torino in data 18 dicembre 2006) sentenza di condanna, nei cui confronti è stato proposto ricorso per cassazione;

-       conseguentemente, mancando un titolo definitivo di detenzione, la competenza a provvedere sulla superiore istanza non spetta al magistrato di sorveglianza ex art. 30, comma 1,  O.P. (v. la parte motiva di Cass. 14 maggio 1998 n. 2737, dove sta scritto: “La competenza del magistrato di sorveglianza per quel che concerne le domande di permesso appare infatti residuale ex art. 30 O.P., posto che detta norma evidenzia come, non essendovi più alcun giudice di cognizione competente a pronunciarsi sulla domanda medesima, e dovendosi di conseguenza considerare il detenuto unicamente quale condannato od internato” (e non più imputato) “sarà necessariamente a detto magistrato che si dovrà ricorrere  per provvedere sulla detta domanda”);

-       più esattamente, dall’art. 30, comma 1, ultima parte, O.P. (che, invero, non prevede espressamente l’ipotesi della pendenza del giudizio di cassazione a seguito di ricorso per saltum) si desume agevolmente che  la competenza spetta al presidente dell’ufficio giudiziario, da cui promana la sentenza impugnata per cassazione: ergo, nella fattispecie, al Presidente del Tribunale di Torino;

-       le ragioni di urgenza sottostanti alla richiesta de qua suggeriscono di non sollevare ancora il conflitto di competenza, il quale sarà eventualmente proposto solo se il Presidente del Tribunale di Torino dovesse restituire gli atti a questo Ufficio, non condividendo le argomentazioni giuridiche sopra rassegnate –

P.Q.M.

dispone la trasmissione della superiore istanza al Presidente del Tribunale di Torino.

 

Alessandria, 24 maggio 2007

 

Depositato in cancelleria  oggi 24 maggio 2007

 

Il Magistrato di Sorveglianza

(Dott. Giuseppe Vignera)


Testo Integrale